Tra liste bloccate e premi spropositati, ho i miei dubbi che la legge elettorale rispetti gli elettori

2026/08/03

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Tra liste bloccate e premi spropositati, ho i miei dubbi che questa legge elettorale rispetti gli elettori

di Francesco Miragliuolo*

Il 16 luglio scorso la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge A.C. 2822, recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica“. Ora la palla passa al Senato, che dovrà approvare il medesimo testo affinché possa essere promulgato dal Presidente della Repubblica. La riforma ha però già sollevato dubbi di compatibilità con la Costituzione, soprattutto in relazione alle liste bloccate, al premio nazionale per il Senato e all’equilibrio tra governabilità, rappresentanza e tutela delle minoranze.

Prima di esaminarli, occorre richiamare le novità principali. Il testo supera l’attuale sistema misto, elimina gran parte dei collegi uninominali e introduce un impianto prevalentemente proporzionale, con soglie di accesso per liste e coalizioni. Alla lista o coalizione che risulti prima a livello nazionale e raggiunga almeno il 42 per cento dei voti in entrambe le Camere viene attribuito un premio di 70 deputati e 35 senatori, entro limiti massimi. L’elettore non può però esprimere preferenze: i parlamentari sono scelti secondo l’ordine delle liste bloccate predisposte dai partiti, cui si aggiungono listini destinati ai seggi premiali.

Il primo dubbio riguarda le liste bloccate. Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha censurato le lunghe liste riferite ad ampie circoscrizioni, perché impedivano all’elettore di conoscere i candidati e di incidere sulla loro elezione. La Corte non le ha tuttavia vietate in assoluto, ritenendole ammissibili quando siano brevi e rendano riconoscibili i candidati. Nel nuovo sistema la criticità nasce dall’effetto combinato di liste ordinarie, pluricandidature e listini premiali. L’elettore sceglie il simbolo, ma non può modificare l’ordine dei nomi né incidere sulla selezione di quanti saranno eletti grazie al premio. Il voto rischia così di ridursi alla ratifica delle decisioni delle segreterie.

Alla limitata possibilità di scegliere gli eletti si affianca il problema della loro distribuzione territoriale al Senato. L’articolo 57 della Costituzione prevede che sia eletto “su base regionale”. La proposta conserva il numero di seggi spettante a ogni Regione, ma individua la coalizione beneficiaria dei 35 seggi premiali sommando i voti ottenuti in tutta Italia. Potrebbe quindi accadere che una forza arrivata seconda in una Regione ottenga più seggi di quella che localmente ha raccolto maggiori consensi. L’obiettivo è evitare maggioranze divergenti nelle due Camere, come nel 2013; il rischio è che il risultato nazionale alteri la volontà espressa nel territorio e il peso concreto dei voti.

Questa tensione conduce alla questione più generale del premio di maggioranza. La Corte costituzionale non lo considera illegittimo in sé: la stabilità può giustificare una certa sproporzione tra voti e seggi, purché non diventi irragionevole. La soglia del 42 per cento e i limiti massimi rendono il sistema più prudente rispetto alle leggi già censurate. Resta una domanda: fino a che punto una minoranza dei voti validi può essere trasformata in maggioranza parlamentare, comprimendo la rappresentanza delle altre forze politiche?

Una legge elettorale non serve soltanto a stabilire chi governa. Deve garantire partecipazione e pluralismo, perché il costituzionalismo moderno organizza il potere e ne fissa i limiti. La governabilità è necessaria, ma non può sacrificare l’eguaglianza del voto, la rappresentanza dei territori e la tutela delle minoranze.

* Studente di Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e attivista politico

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