Stalking al nuovo compagno dell’ex moglie: «È un maresciallo della Finanza e armato, va ammonito subito»

2026/07/21

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Di fronte all’accusa di stalking, l’ammonimento di un maresciallo della Guardia di finanza può scattare con urgenza, perché è un militare dotato di armi. Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha consolidato la posizione già espressa dal Tar del Veneto, rigettando il ricorso del sottufficiale contro il provvedimento della Questura di Venezia, nell’ambito di un dissidio fra rivali in amore. 

La vicenda

La misura era stata emessa nel 2023, dopo che un uomo aveva riferito di subire fin dal 2017 «condotte persecutorie e minacce» dall’ex marito della sua attuale compagna. Secondo l’accusa, «forte della soggezione psicologica determinata dal proprio ruolo istituzionale», l’appartenente alle Fiamme gialle l’avrebbe molestato con «appostamenti ed inseguimenti» anche sul posto di lavoro, con la conseguenza di «alterare dolosamente e fastidiosamente il normale equilibrio psicofisico fino ad allora integro». 
Il maresciallo aveva presentato ricorso gerarchico alla Prefettura di Venezia, che nel 2024 aveva però ritenuto insussistenti «elementi tali da giustificare una revisione del provvedimento impugnato», in quanto «adottato in presenza dei presupposti di legge».

L’impugnazione

A quel punto era avvenuta l’impugnazione amministrativa, basata su due argomenti. Da un lato, la difesa del finanziere aveva sostenuto che l’ammonimento fosse stato «basato solo sulla versione dei fatti fornita dalla presunta persona offesa, in assenza di riscontri resi da terzi e senza tener conto della complessiva situazione familiare esistente tra il ricorrente e la moglie separata, contraddistinta da una reciproca conflittualità».
Dall’altro lato, era stata lamentata la rapidità di definizione del provvedimento, con «la mancanza di avviso di avvio del procedimento, il difetto di audizione del soggetto interessato, nonché la carenza di accertamento istruttorio».
Ma come già il Tar del Veneto, così anche il Consiglio di Stato ha reputato corretta la misura, per la quale peraltro «non occorre la piena prova della responsabilità penale dell’autore delle condotte persecutorie contestate», poiché è sufficiente la previsione relativa «alla sussistenza di un mero pericolo». Da questo punto di vista, hanno pesato «i riscontri documentali di verosimiglianza delle condotte censurate», fra cui la «refertazione psichiatrica della vittima», a cui è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress «secondario a comportamenti minacciosi da persona nota», caratterizzato da «stato d’ansia elevato con flash-back diurni, insonnia grave, inappetenza, tono dell’umore deflesso, labilità emotiva dopo che la persona nota è andata sul proprio luogo di lavoro avendo comportamenti minacciosi». 
Quanto alla brevità dell’istruttoria, per i giudici «tali esigenze di celerità sono state plausibilmente motivate facendo riferimento sia alla tipologia, sia alla frequenza delle condotte persecutorie poste in essere unitamente alla non trascurabile circostanza che il presunto stalker è titolare di porto di armi per ragioni di servizio correlate all’appartenenza ad un corpo di polizia ad ordinamento militare». Di qui, dunque, il richiamo non solo «alle pregresse condotte violente» dell’ex marito, bensì anche «alla sua appartenenza alle forze dell’ordine e al conseguente pericolo di abuso delle armi».

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