Un rettilineo che sembra libero, una curva cieca, un impulso a superare l'auto che rallenta davanti: gesti quotidiani della guida che, da qualche tempo, possono trasformarsi in un verbale recapitato per posta settimane dopo. Il sorpassometro è il dispositivo che sta cambiando le regole del gioco sulle strade italiane, e a differenza di quanto molti automobilisti immaginano, non ha nulla a che vedere con la velocità.
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Non un autovelox, ma un “testimone” elettronico delle manovre
Telecamere e sensori osservano il tratto di carreggiata, registrano la scena e la trasmettono agli agenti competenti, che verificano l'effettiva infrazione prima di procedere con la sanzione: non è dunque il dispositivo, da solo, a decidere la multa.
Il modello più aggiornato, l'SV3, si distingue per l'utilizzo di reti neurali capaci di interpretare la scena stradale attraverso il solo flusso video, isolando le manovre rilevanti tra migliaia di fotogrammi.
La sua installazione, va ricordato, non è discrezionale: il Prefetto deve autorizzarla, e solo nei tratti dove il rischio di incidente è documentato — curve con scarsa visibilità, dossi, rettilinei extraurbani con limite fino a 90 km/h.
Il conto salato per chi sbaglia manovra
Le tasche degli automobilisti più “disinvolti” rischiano di risentirne parecchio. L'articolo 148 del Codice della Strada prevede una sanzione compresa tra 167 e 665 euro, con la decurtazione di 10 punti patente; se il sorpasso avviene in prossimità di curve, dossi o incroci, l'importo può salire fino a 1.308 euro, con un'aggravante di un terzo se l'infrazione si verifica di notte, tra le 22 e le 7.
Per i neopatentati recidivi entro due anni, si può arrivare anche alla sospensione della patente.
Chi invece supera semplicemente la linea continua, senza configurare un vero sorpasso, se la cava con una sanzione più contenuta e la perdita di soli 2 punti. Una distinzione che, in sede di verifica del verbale, può fare una differenza sostanziale.
Fare ricorso si può, ma non basta improvvisare
Ricevere una multa dal sorpassometro non significa doverla accettare senza discutere. Il ricorso va presentato al Prefetto entro 60 giorni oppure al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, e tra i motivi più solidi figurano la segnaletica poco chiara sulla presenza del dispositivo o l'assenza della necessaria omologazione tecnica.
Non è un dettaglio da poco: proprio su questi presupposti si è consumata una delle vicende più discusse degli ultimi mesi, quella del sorpassometro SV3 di Acquappesa, nel cosentino.
Il caso Acquappesa, tra legittimità e appelli
Installato sulla Statale 18 nell'agosto del 2025 per contrastare i sorpassi azzardati in un tratto ad alta incidentalità, il dispositivo calabrese sarebbe stato dichiarato pienamente legittimo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già a marzo 2026, con tanto di richiamo a una sentenza della Corte Suprema. Il chiarimento istituzionale, però, non ha chiuso la partita: nel maggio 2026 il Giudice di Pace di Paola ha accolto i ricorsi di sei automobilisti, annullando le rispettive multe. Il Comune, convinto della piena validità tecnica dello strumento, ha reagito impugnando tutte le sentenze di primo grado a lui sfavorevoli, stanziando 462 euro per un primo blocco di procedimenti legali. Una vicenda che, più di ogni altra, racconta quanto il confine tra tecnologia di controllo e diritto di difesa resti, oggi, un terreno ancora in movimento.
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