Ravvedimento Imu: si può dopo il questionario del Comune?

2026/09/09

Categories: business-finance

Fino a poco tempo fa bastava una richiesta di documenti dall’ufficio tributi per chiudere la porta. Dal 12 agosto la regola è cambiata, ma non su tutti i fronti.

Arriva una busta dal Comune. Non è un accertamento, è un questionario: l’ufficio tributi chiede copia dell’atto di acquisto e dei versamenti Imu degli ultimi anni. Chi sa di avere una rata scoperta si trovava, fino a poco tempo fa, davanti a un vicolo cieco: quel foglio bastava a impedire il ravvedimento operoso, e non restava che aspettare l’atto con la sanzione piena. Qui di seguito ci occuperemo di stabilire se si può ancora fare ravvedimento dopo il questionario del Comune. La risposta è cambiata con il Dlgs 147/2026, in vigore dal 12 agosto scorso, che ha eliminato il doppio binario tra tributi locali e tributi erariali: oggi il questionario, e anche lo schema di atto, non bloccano più la regolarizzazione spontanea.

Indice

Cosa impediva il ravvedimento nei tributi locali?

Il ravvedimento operoso è il meccanismo, disciplinato dall’art. 13 del Dlgs 472/1997, che consente a chi ha commesso una violazione fiscale di rimediare da solo pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Più tardi si interviene, meno lo sconto è consistente, ma resta comunque molto inferiore alla sanzione ordinaria.

Il problema stava nelle cause ostative, cioè negli eventi che chiudono la finestra. Nei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate la barriera scatta tardi: solo la notifica dell’atto di accertamento, oppure, per le violazioni degli obblighi di versamento, la comunicazione di irregolarità. Prima di quel momento il contribuente resta libero di regolarizzarsi, anche se sa già di essere sotto verifica.

Nei tributi locali valeva l’opposto. Bastava aver ricevuto un semplice questionario di richiesta di documenti perché il ravvedimento fosse precluso. Un atto istruttorio, che non contiene alcuna pretesa e spesso serve solo all’ufficio per capire come stanno le cose, produceva lo stesso effetto di un accertamento notificato. Il contribuente che avesse voluto pagare subito non poteva più farlo alle condizioni agevolate.

Cosa ha cambiato il Dlgs 147/2026?

La riforma ha soppresso questa discriminazione e ha allineato la disciplina dei due comparti. Nei tributi comunali le cause ostative sono ora le stesse che valgono per l’Agenzia delle entrate. Questionari e schemi di atto inviati dal Comune non bloccano più nulla.

Lo schema di atto merita una precisazione, perché è il documento che apre il contraddittorio preventivo: l’ente anticipa al contribuente il contenuto della pretesa e gli assegna un termine per osservazioni, prima di emettere l’accertamento vero e proprio. Anche in quella fase, oggi, la strada del ravvedimento resta aperta.

La novità vale per le violazioni degli anni passati?

Sì sul piano pratico, e la ragione tecnica è che si tratta di una modifica di carattere procedurale. Le norme sul procedimento si applicano agli atti da compiere dopo la loro entrata in vigore, indipendentemente da quando è stata commessa la violazione. La regola nuova opera quindi anche per le irregolarità anteriori al 12 agosto, purché non ancora accertate.

Un contribuente non ha versato l’Imu per il 2022 e nel frattempo ha ricevuto dal Comune lo schema di atto che avvia il contraddittorio preventivo. Con la vecchia disciplina avrebbe dovuto attendere l’accertamento. Ora può regolarizzare secondo l’art. 13 del Dlgs 472/1997, con la sanzione ridotta a un sesto del 30%, esattamente come farebbe con l’Agenzia delle entrate.

Il punto da tenere presente è il momento in cui la porta si chiude: la notifica dell’atto di accertamento. Chi ha in mano un questionario o uno schema di atto ha ancora margine, ma quel margine ha una scadenza che dipende dai tempi dell’ufficio.

Per l’omessa dichiarazione le regole si sono ristrette?

Su questo fronte la direzione è opposta, e conviene saperlo prima di contare su un ravvedimento tardivo.

Nei tributi erariali la dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni si considera omessa: lo stabilisce l’art. 2 del Dpr 322/1998. Nei tributi locali una norma equivalente non è mai esistita. Da qui la posizione espressa dal dipartimento delle Politiche fiscali durante Telefisco 2024: l’omessa presentazione della denuncia comunale poteva essere regolarizzata anche oltre i novanta giorni, secondo le regole ordinarie dell’art. 13 del Dlgs 472/1997.

Quella finestra si è chiusa. La riforma delle sanzioni contenuta nel Dlgs 87/2024 ha modificato il testo dell’art. 13, stabilendo espressamente che l’omissione della dichiarazione può essere ravveduta solo entro novanta giorni. La previsione riguarda anche i tributi locali.

Da quando si applica il limite dei novanta giorni?

Qui entra in gioco il principio del favor rei, che nel diritto sanzionatorio impedisce di applicare retroattivamente una disciplina peggiorativa per chi ha commesso la violazione. La modifica sull’omessa dichiarazione peggiora la posizione del contribuente, perché gli toglie una possibilità di sanatoria di cui prima disponeva. In assenza di indicazioni di legge contrarie, opera quindi solo per il futuro.

La conseguenza è netta: nei tributi locali il limite dei novanta giorni per ravvedere l’omessa dichiarazione si applica alle violazioni commesse dopo il 12 agosto 2026. Chi ha omesso la denuncia Imu o Tari prima di quella data resta soggetto alla disciplina previgente e può ancora regolarizzare secondo le regole ordinarie, senza lo sbarramento trimestrale.

Il quadro che ne esce è asimmetrico e va letto con la data alla mano. Sulle cause ostative la riforma allarga, e vale anche all’indietro. Sull’omessa dichiarazione restringe, e vale solo in avanti. Chi ha una posizione aperta con l’ufficio tributi ha interesse a verificare in quale delle due caselle ricade, perché da quella verifica dipende la differenza tra una sanzione ridotta a un sesto e una sanzione piena.

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