Privacy: stop a promozioni e mail se l’ex cliente rifiuta

2026/07/21

Categories: business-finance

Il Garante vieta l’invio di mail promozionali agli ex clienti che rifiutano il contatto. L’automazione non giustifica l’illecito trattamento dei dati.

Le aziende non possono usare i dati dei clienti per inviare pubblicità indesiderata dopo la fine del contratto. Il Garante per la protezione dei dati personali interviene con il provvedimento n. 394 del 2026 per sanzionare le palestre e le attività commerciali che continuano a inviare comunicazioni promozionali agli utenti che hanno manifestato il proprio dissenso. La decisione stabilisce che la fidelizzazione passata non autorizza alcun trattamento automatizzato dei dati personali per fini commerciali se l’interessato chiede la cancellazione.

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Il caso dell’ex socio e la violazione della privacy

La controversia trae origine dal reclamo presentato da un utente che, dopo la cessazione del proprio abbonamento presso una palestra, continua a ricevere email commerciali con offerte e sconti stagionali. L’interessato aveva manifestato in più occasioni la propria opposizione a tali comunicazioni, sia durante il rapporto contrattuale sia dopo la chiusura dello stesso. Nonostante le richieste di cancellazione e l’utilizzo dei link di disiscrizione presenti nei messaggi, i sistemi informatici della struttura continuano a inviare i messaggi promozionali. Di fronte alla totale assenza di riscontro da parte del centro fitness alle istanze formali, l’utente segnala la violazione all’Autorità garante.

La gestione dei dati e il divieto di automatismi

L’istruttoria del Garante evidenzia gravi carenze nell’organizzazione interna della struttura commerciale. I dati raccolti durante la sottoscrizione del contratto originario vengono trattati come una risorsa permanente per il marketing, ignorando le norme del Regolamento UE 2016/679. La conservazione e l’utilizzo dei recapiti elettronici dopo la fine del rapporto associativo violano i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. L’autorità precisa che l’utilizzo di software di invio massivo non rappresenta una scusante per il titolare del trattamento. Al contrario, l’automazione dei processi impone un controllo ancora più rigoroso per evitare che i database continuino a contattare soggetti che hanno esercitato il diritto di opposizione.

Obblighi dei titolari e limiti del marketing

La pronuncia chiarisce che il consenso prestato all’inizio del rapporto contrattuale decade con la fine dello stesso quando subentra una chiara volontà contraria dell’utente. Le aziende hanno l’obbligo inderogabile di aggiornare i propri elenchi promozionali, separando nettamente i dati amministrativi necessari per la gestione dei servizi attivi dalle liste destinate alla pubblicità. La mancata collaborazione con l’Autorità e l’assenza di risposte alle richieste dei cittadini aggravano la posizione del titolare del trattamento. L’invio di materiale pubblicitario senza un valido consenso attivo costituisce un illecito sanzionabile, poiché la libertà negoziale del cittadino prevale sempre sugli interessi commerciali delle imprese.

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