Partita IVA unica in Europa, la Commissione avvia la riforma che semplifica il fisco delle imprese

2026/08/12

Categories: business-finance

Partita IVA unica in Europa: dal 2027 parte la riforma UE che semplifica l’IVA per le imprese con un’unica registrazione fiscale.


Chi gestisce un’attività che vende merce oltre il confine nazionale sa bene che ogni Stato membro dell’Unione Europea in cui si opera può richiedere una registrazione IVA a sé, con moduli, scadenze e portali diversi da conoscere e imparare a usare. Ci sono però buone notizie in arrivo per chi si trova in questa situazione. La Commissione europea, infatti, ha deciso di ridurre il carico burocratico attraverso un provvedimento che dà attuazione concreta a uno dei pilastri della riforma “VAT in the Digital Age”, meglio nota come ViDA.

Si tratta del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869, adottato il 27 luglio 2026 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione il giorno successivo. È un testo che traccia il percorso verso un’unica identificazione fiscale e un solo portale telematico per le aziende attive oltre confine, riducendo progressivamente il ricorso a registrazioni IVA parallele nei vari Paesi UE. Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194, aggiornandone le regole applicative.

Partita IVA unica in Europa: le due tappe della riforma, 2027 e 2028

La riforma non entrerà in vigore tutta insieme, ma seguirà un percorso graduale scandito da due date chiave.

Dal 1° gennaio 2027 sarà operativa l’estensione dello sportello unico IVA, il cosiddetto One Stop Shop (OSS). Questo strumento, già oggi utilizzato per l’e-commerce transfrontaliero, accentrerà ulteriori obblighi dichiarativi legati alle operazioni tra Stati membri. In pratica, molte imprese che oggi devono identificarsi ai fini IVA in più Paesi potranno farne a meno, dichiarando tutto attraverso un unico canale.

Il secondo passaggio scatterà dal 1° luglio 2028, quando prenderà avvio la registrazione IVA unica, la Single VAT Registration (SVR). Da quel momento, nei casi previsti dalla normativa europea, i soggetti passivi potranno assolvere i propri obblighi dichiarativi con una sola identificazione IVA valida in tutta l’Unione, senza dover moltiplicare le registrazioni Paese per Paese.

Il nuovo regime per i trasferimenti di beni propri

Tra le novità introdotte dal regolamento merita attenzione il regime dei trasferimenti di beni propri, indicato con l’acronimo TOOG (Transfer of Own Goods). Riguarda quelle operazioni in cui un’impresa sposta merce di sua proprietà da uno Stato membro a un altro, senza che vi sia una vera e propria cessione a terzi. Grazie alla riforma, questi trasferimenti potranno essere dichiarati direttamente attraverso lo sportello unico IVA, evitando così, nei casi previsti, l’apertura di una posizione IVA nel Paese di arrivo della merce. Tale semplificazione interessa in particolare le imprese con magazzini o filiali logistiche collocate in più Stati membri.

I regimi speciali coinvolti dall’aggiornamento

Il provvedimento non si limita al TOOG, ma rivede l’intero sistema dei regimi speciali IVA legati al commercio digitale e transfrontaliero. Sono coinvolti lo sportello unico IVA dell’Unione (Union OSS), quello riservato ai soggetti extra UE (non-Union OSS), lo sportello dedicato alle importazioni (Import One Stop Shop, IOSS) e, appunto, il nuovo TOOG. Per tutti questi strumenti vengono introdotte definizioni uniformi, procedure di registrazione semplificate anche grazie all’uso incrociato dei dati già in possesso delle amministrazioni fiscali. Viene inoltre rafforzato il sistema di scambio elettronico delle informazioni rafforzato attraverso registri comuni tra gli Stati membri. L’aggiornamento riguarda anche i modelli telematici delle dichiarazioni IVA, comprese quelle che non riportano operazioni imponibili.

Il regolamento sostituisce infine gli allegati tecnici del regolamento 2020/194, con nuovi modelli elettronici di registrazione e nuove specifiche informatiche per i sistemi che le amministrazioni fiscali nazionali utilizzeranno per gestire questi regimi.

Chi deve attivarsi subito e chi può aspettare

L’impatto più immediato riguarda le amministrazioni fiscali degli Stati membri, insieme alle aziende che sviluppano programmi gestionali, piattaforme ERP e strumenti digitali dedicati all’IVA. Sono questi soggetti a dover aggiornare per primi processi interni, infrastrutture informatiche e modalità di invio dei dati, così da farsi trovare pronti entro le scadenze del 2027 e del 2028. Anche gli uffici tributi e le strutture della pubblica amministrazione che seguono rapporti con operatori economici esteri faranno bene a monitorare l’evoluzione delle procedure, in vista dell’interazione con i nuovi sistemi telematici europei.

Chi ha già adottato l’OSS o lo IOSS può invece attendere, almeno per il momento. Il regolamento non produce infatti conseguenze immediate sugli adempimenti quotidiani di questi soggetti.

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