Olimpiadi Milano-Cortina, l’inchiesta va fuori pista. La Consulta: “Legittimo il decreto sulla privatizzazione della Fondazione”

2026/07/16

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Milano, 16 luglio 2026 – Scivola sul ghiaccio anche l’ultimo filone dell’indagine della Procura di Milano sulle presunte irregolarità nella gestione delle Olimpiadi di Milano-Cortina e dell’omonima Fondazione guidata da Vincenzo Novari.

Dopo la richiesta di archiviazione del fascicolo per abuso d’ufficio e turbativa - con al centro l’assunzione “poco trasparente” di 35 dipendenti (dal figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa fino alla nipote dell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi), per le quali i pm ravvisavano “malsani fenomeni di favoritismo, nepotismo o clientelari” - si chiude di fatto anche quello che ipotizzava delitti di corruzione propria e di turbata libertà degli incanti, con riferimento ad alcune procedure svolte sul mercato per procurare alla Fondazione servizi da parte di terzi offerenti.

La norma “salva Olimpiadi”

Un’inchiesta “affossata” a cento giorni dall’inizio dei Giochi invernali da un decreto legge del Governo Meloni, il “Salva Olimpiadi”, appunto. La gip Patrizia Nobile, su richiesta dei pm, aveva rimesso gli atti dell’indagine alla Corte Costituzionale, sollevando dubbi sulla legittimità di quella norma.

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l’allestimento della casa del team Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina su cui la Procura di Milano ha aperto un’indagine

Fulcro della questione è la “natura pubblica” della Fondazione Milano Cortina, ribadita proprio con il “Salva Olimpiadi” (art. 11 del d.c. 76/2024). Un nodo decisivo perché, a quel punto, operando come organismo privato, la Fondazione non sarebbe stata più perseguibile per i reati contro la pubblica amministrazione, ipotizzati dai magistrati. Di fatto, una norma che minava dalle fondamenta l’inchiesta condotta dai pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, con l’ex procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, che hanno quindi chiesto alla gip l’archiviazione, ma anche di sollevare l’illegittimità costituzionale della norma.

La posizione della gip

Nobile ravvisa una “falsa interpretazione autentica” della normativa precedente, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, oltre a censurarne l’inserimento in un decreto-legge, che è un atto legislativo del Governo che tra i requisiti per la sua promulgazione prevede quello della necessità e dell’ urgenza, in questo caso, del tutto assente secondo la giudice. Ancora, la norma sarebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

La Fondazione Milano Cortina persegue, scrive inoltre, “uno scopo di interesse generale e di spessore pubblicistico, essendo finalizzata a realizzare un evento olimpico e paralimpico garantito dallo Stato italiano nel rispetto della legge olimpica”. Una finalità che ha carattere di interesse pubblico generale anche perché, ricorda Nobile, il valore dello sport è riconosciuto anche in Costituzione.

Il parere della Consulta

La Fondazione fa parte, quindi, di quegli organismi di natura pubblica che “a prescindere dalla loro formale qualificazione, operano secondo logiche diverse da quelle di un imprenditore privato”. La risposta va però nel senso opposto: la Consulta giudica inammissibili “tutte le censure di legittimità costituzionale sollevate” per un difetto di “ridondanza”, vale a dire una sovrapposizione di norme “di identica portata”.

In particolare, anche una censura della norma del 2024 non avrebbe cambiato le carte in tavola e non “non si sarebbe prodotto alcun effetto nel giudizio principale”, poiché si sarebbe comunque dovuto applicare quanto già stabilito con una norma precedente: l’art. 2 del decreto legge 16/2020, stabiliva la natura privatistica della Fondazione, per permettere, in sostanza, “una rapida azione delle gare” e rispettare gli impegni che l’Italia aveva preso con il Coni.

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