Pubblicato il: 27/09/2026 – 8:10
di Giorgio Curcio
REGGIO CALABRIA Le dichiarazioni di Vincenzo Pasquino sono «credibili, attendibili e di rilevante utilità probatoria». Nelle motivazioni della sentenza del processo abbreviato Eureka, il giudice affronta uno dei punti più delicati dell’intero impianto accusatorio: il valore delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che, dopo anni trascorsi tra Calabria e Sudamerica, ha ricostruito traffici di cocaina, rapporti con i broker e collegamenti tra la ’ndrangheta e i grandi fornitori internazionali. Il nodo era già emerso durante il giudizio abbreviato. Le difese avevano contestato diversi aspetti del racconto di Pasquino, evidenziando passaggi ritenuti contraddittori, reticenze iniziali e una progressiva modifica di alcune dichiarazioni. Questioni che erano diventate ancora più evidenti dopo l’acquisizione, nel febbraio 2025, degli stralci non omissati dei verbali resi nell’ambito dell’inchiesta “Samba”.
I dubbi emersi dai verbali di “Samba”
Proprio quei verbali avevano aperto un fronte importante. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, la ricostruzione della rottura con gli Assisi, le ragioni della partenza verso il Sudamerica e il ruolo dei referenti calabresi nel traffico internazionale di stupefacenti. Per il giudice, però, il contenuto integrale dei verbali acquisiti «non smentisce il nucleo dichiarativo, ma lo rende più articolato». Le dichiarazioni rese in Samba, dunque, non vengono considerate incompatibili con quelle confluite in Eureka ma, al contrario, ne consentirebbero di cogliere una progressiva precisazione dei rapporti, degli equilibri interni e delle diverse fasi attraversate da Pasquino nel corso della sua esperienza criminale. Il decreto dell’operazione Samba, inoltre, non viene utilizzato come fonte autonoma di riscontro: ciò che assume rilievo sono le dichiarazioni, confrontate con gli elementi investigativi raccolti autonomamente.
Le reticenze sull’ambiente più vicino
Uno dei punti più discussi riguarda le difficoltà iniziali di Pasquino nel parlare dell’ambiente a lui più vicino, in particolare dei rapporti con il gruppo Assisi-Agresta. Secondo le difese, questa progressione avrebbe mostrato un «racconto mutevole, selettivo e adattato nel tempo alle esigenze investigative». La lettura del giudice è diversa. Le iniziali reticenze vengono messe in relazione con la natura dei rapporti personali, familiari e criminali costruiti nel corso degli anni. Un ostacolo che, secondo il giudice, «Pasquino avrebbe progressivamente superato, arrivando non soltanto a riferire sugli altri, ma anche ad ammettere il proprio coinvolgimento diretto nelle attività illecite». Per il giudice, «la progressività del narrato, quindi, non equivale ad adattamento opportunistico». Anche i mutamenti nei rapporti con soggetti e ambienti di Platì, San Luca e Guardavalle vengono letti alla luce degli eventi che avrebbero modificato gli equilibri criminali: sequestri di droga, mancati pagamenti, perdite economiche e rotture tra i diversi gruppi.
Un broker senza un patrimonio corrispondente?
Un altro argomento utilizzato per mettere in dubbio la portata del ruolo attribuito a Pasquino riguarda il patrimonio. Come poteva un soggetto indicato come protagonista di traffici milionari e broker internazionale non disporre di un patrimonio personale apparentemente proporzionato alla dimensione degli affari descritti? Anche su questo punto le motivazioni offrono una risposta precisa. Il ruolo di Pasquino non sarebbe «quello di un semplice proprietario delle partite di droga», ma soprattutto di un soggetto capace di mettere in relazione fornitori, acquirenti e organizzazioni criminali, seguendo contatti, trasferimenti, spedizioni e quote degli affari. In questa prospettiva, sempre secondo il giudice, «il denaro non assume necessariamente la forma di patrimonio personale stabile, ma circola funzionalmente agli affari». Il ruolo di broker, inoltre, secondo il giudice «non discende da un’autoproclamazione», ma dal complesso degli elementi investigativi che descrivono Pasquino come intermediario tra diversi gruppi calabresi e i canali sudamericani di approvvigionamento della cocaina.
L’abbandono dei sodali e il sospetto di vendetta
Pasquino ha raccontato anche di essersi sentito abbandonato dopo l’arresto in Brasile e di avere maturato la convinzione che alcuni dei suoi vecchi sodali volessero eliminarlo. Da qui un altro argomento delle difese: la scelta di collaborare sarebbe potuta nascere da un sentimento di rivalsa o vendetta nei confronti degli uomini con i quali aveva condiviso affari e latitanza. Le motivazioni non ignorano questa possibilità. Ma distinguono le ragioni che possono aver determinato la scelta di collaborare dal valore concreto delle dichiarazioni rese. «La scelta collaborativa, quale che ne sia stata la spinta iniziale, va quindi valutata per la qualità del contributo offerto». In altre parole, anche un eventuale rancore personale non sarebbe sufficiente a rendere inattendibile il racconto se le dichiarazioni trovano conferma negli elementi acquisiti durante le indagini.
Le chat, i sequestri e la verifica delle parole
Ed è qui che entrano in gioco i riscontri. Le motivazioni richiamano chat criptate, conversazioni SkyEcc e PGP, sequestri di cocaina, container, navi, rotte commerciali e merci utilizzate come copertura. Elementi investigativi già acquisiti che, secondo il giudice, si intrecciano con le spiegazioni fornite successivamente dal collaboratore. Pasquino avrebbe consentito agli investigatori di attribuire nomi, ruoli e significato a conversazioni e operazioni che erano già presenti negli atti. Il punto viene sintetizzato nelle motivazioni con una formula particolarmente significativa: «Il suo apporto non si sostituisce ai riscontri oggettivi, ma li rende intellegibili». È proprio questa interazione tra dichiarazioni e dati investigativi a rappresentare, secondo la sentenza, uno dei principali elementi a sostegno della sua attendibilità.
Le autoaccuse e il ruolo di organizzatore
C’è infine il tema delle autoaccuse. Pasquino non si limita a indicare responsabilità altrui, ma ricostruisce il proprio ruolo negli affari di narcotraffico, descrivendo contatti, trattative e operazioni nelle quali ammette di essere stato direttamente coinvolto. Nelle motivazioni viene indicato come un «referente organizzativo stabile dei gruppi calabresi in Sud America», una posizione che emerge non soltanto dalle sue parole ma dal complesso delle investigazioni e dai rapporti con gli altri protagonisti del traffico internazionale. La collaborazione diventa così uno degli elementi centrali anche nella determinazione della pena. A Pasquino sono stati inflitti sei anni e otto mesi di reclusione, dopo il riconoscimento dell’attenuante legata alla collaborazione e la riduzione prevista per il rito abbreviato. Il giudice definisce il suo contributo «di estremo rilievo». Ed è proprio qui che si chiude il ragionamento sviluppato nelle motivazioni di Eureka: le reticenze iniziali, le contraddizioni indicate dalle difese e le possibili ragioni personali della scelta collaborativa non vengono cancellate, ma valutate insieme al resto. A prevalere, nella decisione, sono le autoaccuse, la progressiva apertura del racconto e soprattutto la possibilità di confrontare quelle dichiarazioni con chat, sequestri e altri elementi già emersi dalle indagini. ([email protected])
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
>> Home