L’usufrutto riservato al terzo: non basta un’accettazione qualsiasi. Se separata dall’atto, l’accettazione deve essere notificata formalmente al donante ancora vivo.
Un donante riserva l’usufrutto a sé e, dopo di sé, alla propria compagna, che però al momento della firma non era presente in studio notarile. Deve fare qualcosa in particolare prima che il donante muoia, o il suo diritto sorge comunque automaticamente? Ci si chiede allora se, in caso di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore di un terzo, il terzo usufruttuario debba accettare la donazione prima della morte del donante, e la risposta è affermativa e senza margini di dubbio: sì, deve accettare prima della morte del donante, altrimenti la liberalità in suo favore non si perfeziona mai, e alla cessazione dell’usufrutto del donante la nuda proprietà si consolida in piena proprietà direttamente in capo al donatario della nuda proprietà, senza che il terzo acquisisca alcunché.
Indice
- Perché servono due accettazioni distinte in questo tipo di atto?
- Cosa succede se il terzo non accetta?
- In che forma deve avvenire l’accettazione del terzo?
- Entro quando deve concludersi questo processo di accettazione?
- La semplice conoscenza da parte del donante può sostituire la notifica formale?
- Cosa succede in concreto se il terzo non accetta in modo valido e tempestivo?
- Quando invece la donazione al terzo risulta pienamente valida ed efficace?
Perché servono due accettazioni distinte in questo tipo di atto?
L’art. 796 cod. civ. consente espressamente al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. Questa figura è ammessa dall’ordinamento, ma la giurisprudenza precisa che, quando l’usufrutto è riservato anche a favore di un terzo, non si è in presenza di un unico trasferimento, bensì di due distinti negozi di donazione: la donazione della nuda proprietà al donatario, e la donazione dell’usufrutto al terzo beneficiario, con efficacia differita e subordinata alla sua sopravvivenza rispetto al donante. La Cassazione lo afferma in modo costante: la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo contiene due distinte donazioni, ciascuna con le proprie regole di perfezionamento.
Cosa succede se il terzo non accetta?
La Cassazione ha chiarito che, se il terzo non partecipa all’atto accettando, la previsione in suo favore resta una offerta di donazione improduttiva di effetti fino a quando non intervenga la sua accettazione, e tale accettazione deve avvenire prima della morte del donante. Una sentenza del 2019 lo esprime con particolare chiarezza: la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo è un atto che contiene due distinte donazioni, la donazione della nuda proprietà e la donazione dell’usufrutto; se il terzo non partecipa all’atto accettando, si tratta di offerta di donazione di usufrutto, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l’accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente. La stessa sentenza enuncia espressamente la conseguenza: se il terzo riservatario non ha accettato prima della morte del donante, il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell’usufrutto del donante. Lo stesso principio è stato ribadito da due sentenze gemelle del 2024, secondo cui, se il terzo riservatario non accetta prima della morte del donante, il nudo proprietario acquista il pieno dominio alla cessazione dell’usufrutto del donante.
In che forma deve avvenire l’accettazione del terzo?
Qui opera la disciplina generale della donazione dettata dall’art. 782 cod. civ.: la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, e l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso, oppure con atto pubblico posteriore; in questo secondo caso, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Da questa disciplina discendono due modalità possibili, con conseguenze molto diverse tra loro.
La prima è l’accettazione contestuale: il terzo usufruttuario interviene nel medesimo atto pubblico di donazione e accetta lì stesso la liberalità. In questo caso la donazione dell’usufrutto si perfeziona immediatamente, restando solo differita negli effetti al momento della morte del donante, e condizionata alla sopravvivenza del terzo. Un tribunale lo ha confermato: avendo la beneficiaria partecipato all’atto e accettato espressamente, ella ha acquistato direttamente dal donante il diritto di usufrutto, sottoposto a un semplice termine iniziale per il caso della sua sopravvivenza al donante, senza bisogno di ulteriori formalità.
La seconda è l’accettazione successiva: se il terzo non interviene all’atto originario, l’accettazione può avvenire in un momento successivo, con atto pubblico separato. Ma qui, attenzione, non basta il solo atto pubblico di accettazione: è necessaria anche la notificazione dell’atto di accettazione al donante, perché la donazione sia perfetta.
Entro quando deve concludersi questo processo di accettazione?
Il profilo temporale è netto: l’accettazione deve intervenire, e se separata anche essere notificata, quando il donante è ancora in vita. Le fonti sono tutte convergenti su questo punto. Il terzo deve accettare prima della morte del costituente. L’offerta resta improduttiva di effetti fino all’accettazione del terzo, sempre prima della morte del costituente. Se il donatario dell’usufrutto successivo muore prima di aver accettato con atto pubblico, con la morte del donante si verifica il consolidamento, e un’accettazione tardiva sarebbe priva di oggetto, perché non ci sarebbe più nulla da accettare. Il motivo è coerente con la struttura stessa della donazione: finché non è perfetta, le dichiarazioni restano revocabili, e la morte del donante impedisce definitivamente il completamento di questa fattispecie a formazione progressiva.
La semplice conoscenza da parte del donante può sostituire la notifica formale?
No, e questo è il punto più delicato sul piano tecnico, spesso frainteso nella pratica notarile. La Cassazione ha chiarito che la notifica richiesta dall’art. 782, comma 2, cod. civ. è elemento costitutivo del perfezionamento della donazione, e non ammette equipollenti di alcun tipo. La Corte afferma che la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione sia notificato al donante; la notifica non può essere sostituita da una mera prova della conoscenza dell’accettazione da parte del donante, anche se questa conoscenza fosse dimostrabile in altri modi; e la notificazione va intesa in senso tecnico, secondo le regole del codice di procedura civile, non in senso atecnico o colloquiale.
Una Corte d’Appello ha ribadito lo stesso principio in modo particolarmente netto: l’art. 782, comma 2, cod. civ. prevede due alternative rigidamente tassative per perfezionare una donazione, l’accettazione contestuale oppure la notifica dell’accettazione non contestuale, da intendersi come notifica in senso strettamente tecnico, secondo le modalità di trasmissione previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., escludendo categoricamente modalità equipollenti o alternative, come una semplice comunicazione informale o la conoscenza di fatto acquisita in altro modo dal donante.
Un terzo, non presente al momento dell’atto originario, accetta l’usufrutto riservatogli con atto pubblico separato tre anni dopo, ma consegna semplicemente una copia dell’atto al donante a mani, senza procedere a una notifica tecnica: questa modalità informale non basta a perfezionare la donazione, che resta improduttiva di effetti anche se il donante era di fatto perfettamente a conoscenza dell’accettazione.
Cosa succede in concreto se il terzo non accetta in modo valido e tempestivo?
Se il terzo usufruttuario non accetta validamente e tempestivamente, la previsione a suo favore non produce alcun effetto. La conseguenza è il consolidamento: estinguendosi l’usufrutto del donante con la sua morte, il donatario della nuda proprietà diventa direttamente pieno proprietario, senza che il terzo acquisisca mai alcun diritto. Un tribunale, in un caso in cui la coniuge del donante non era intervenuta all’atto e non aveva mai accettato con separato atto pubblico notificato al donante, ha ritenuto che in capo a lei non fosse sorto alcun diritto di usufrutto, e che si fosse verificato il ricongiungimento dell’usufrutto in capo alla nuda proprietaria. Una Corte d’Appello è giunta alla stessa conclusione: non essendosi perfezionata la donazione dell’usufrutto in favore del terzo, al decesso del donante si è verificato il consolidamento della nuda proprietà con l’usufrutto, come se la clausola relativa al terzo non fosse mai stata scritta.
Quando invece la donazione al terzo risulta pienamente valida ed efficace?
Quando ricorrono, tutti insieme, quattro presupposti. Il terzo deve essere determinato o determinabile già nell’atto. Il donante deve essersi riservato l’usufrutto a sé e, dopo di sé, al terzo, nei limiti previsti dall’art. 796 cod. civ. Il terzo deve accettare, o contestualmente nell’atto pubblico originario, oppure successivamente con atto pubblico notificato al donante secondo le regole tecniche viste sopra. E l’accettazione, o la sua notifica se separata, deve perfezionarsi prima della morte del donante. Quando tutti questi presupposti ricorrono, la giurisprudenza riconosce senza esitazioni la piena validità dell’usufrutto successivo. Un tribunale ha ritenuto validamente costituito il diritto di usufrutto successivo ex art. 796 cod. civ. proprio perché la beneficiaria aveva accettato nelle forme e nei tempi dovuti, prima della morte del marito donante, rispettando puntualmente tutti i requisiti richiesti dalla legge.
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