Interdittiva anfimafia alla Colemi: il Tar conferma il provvedimento della Prefettura e lo stop della Camera di commercio

2026/09/17

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Per due volte, su due distinte questioni, i giudici del Tar di Lecce hanno dato torto alla Colemi Srl, che si era opposta sia all'interdittiva antimafia della Prefettura che alla inibizione alla prosecuzione delle attività da parte della Camera di commercio di Brindisi e Taranto essendo venuti meno i requisiti dell'onorabilità. I giudici hanno respinto le istanze cautelari presentate dalla società, confermando la validità dei provvedimenti adottati dalle autorità territoriali a tutela della legalità e del mercato pubblico.

Il provvedimento del prefetto

La misura della Prefettura nasce dagli sviluppi delle indagini sull'ex presidente del consiglio comunale e responsabile tecnico della ditta, Pietro Guadalupi, arrestato il 17 marzo scorso a seguito di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Brindisi e coordinata dalla sostituta procuratrice della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, incentrata sul presunto tentativo di riorganizzazione e ricostituzione delle casse dello storico clan della Sacra Corona Unita guidato dal boss Salvatore Buccarella a Tuturano. L’accusa mossa nei confronti del trentacinquenne ex amministratore è quella di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, Guadalupi avrebbe svolto il ruolo di tramite e facilitatore tra alcuni esponenti della Scu e un imprenditore locale per l'imposizione di una tangente da 500 euro legata a un appalto di pulizia dei canali. Nonostante la difesa, affidata all'avvocato Danilo Di Serio, abbia sostenuto che Guadalupi fosse in realtà una vittima spaventata e sotto pressione, la misura della custodia cautelare in carcere era stata confermata dal Tribunale del Riesame di Lecce e successivamente ribadita anche a seguito di pronunciamenti della Corte di Cassazione, evidenziando la gravità del quadro indiziario e l'assenza di una formale denuncia da parte degli interessati.

La società, dalla nascita al successo

Nata in origine come cooperativa agricola, l'azienda si era poi trasformata in una società di capitali capace di affermarsi nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, della sanificazione e del restauro monumentale ed ecclesiastico. Nel corso degli anni la ditta si era aggiudicata importanti commesse: dalla cura delle aree turistiche alle manutenzioni per la base logistica delle Nazioni Unite, la Asl di Brindisi, la Marina militare, l'Aeronautica militare, il consorzio Asi e i Comuni di Mesagne, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, Erchie, Statte e Castro. L'azienda lavorava inoltre per colossi industriali e commerciali come Jindal Films, il parco commerciale "Le Colonne", il Brinpark, diversi impianti fotovoltaici e la Diocesi di Brindisi-Ostuni. Un'ascesa imprenditoriale che aveva portato lo stesso Guadalupi ad assumere il ruolo di vicepresidente nazionale della sezione Imprese del Verde di Confartigianato.

Le pronunce dei giudici

Il primo pronunciamento del Tar riguarda il ricorso contro il provvedimento firmato il 21 maggio scorso dal prefetto, con cui era stata disposta la cancellazione della società dalla "white list" dei fornitori ed esecutori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa. Nel respingere la richiesta di sospensiva, i giudici hanno chiarito che il potere interdittivo della Prefettura è stato esercitato in maniera congrua e logica, “essendo stata accertata la mancata permanenza delle condizioni previste per l’iscrizione nell’elenco e, più precisamente, la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa” desunti dall’ordinanza che ha disposto la misura cautelare nei confronti proprio di Guadalupi, che era “socio al 50% della parte ricorrente, oltre che figlio dell’altro socio al 50% (poi divenuto socio totalitario), nonché responsabile tecnico della società interessata”. Il Tar ha ricordato la natura preventiva dell'interdittiva antimafia, che non richiede la certezza o la prova formale dell'appartenenza dell'impresa al clan, ma la semplice sussistenza di un pericolo di condizionamento o contiguità. La seconda ordinanza ha invece confermato il provvedimento della Camera di commercio del 20 luglio scorso. L'ente camerale aveva inibito alla Colemi il proseguimento delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione, accertando la sopravvenuta carenza dei requisiti morali ed di onorabilità previsti dalla legge e disponendo la relativa cancellazione dal Repertorio economico amministrativo. Anche in questo caso il Tar ha rigettato la domanda cautelare, rilevando tra l’altro come la materia dell'accertamento dei requisiti vincolati spetti al giudice ordinario e ribadendo l'esistenza di un'influenza gestoria di fatto all'interno dell’azienda.

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