Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana (Sezione Quarta), con la sentenza 1773/2026, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un alunno iscritto a un Istituto di Istruzione Superiore di Sesto Fiorentino, confermando la decisione della scuola di non ammetterlo al secondo anno di corso. La sentenza, decisa nella camera di consiglio del 23 settembre 2026, ha stabilito la piena legittimità del giudizio espresso dal consiglio di classe.
I motivi di salute e le contestazioni dei genitori
Nel ricorso proposto per chiedere l’annullamento della bocciatura, i familiari avevano posto al centro della difesa le condizioni psicofisiche del ragazzo, evidenziando come fosse in cura presso l’Ospedale Meyer di Firenze e avesse comunque dimostrato un costante impegno nello studio.
La famiglia ha contestato in particolare il giudizio espresso dalla docente di latino, sostenendo che la professoressa avesse riconosciuto lo stato di salute e lo sforzo sostenuto dall’alunno, ma fosse giunta incoerentemente a confermare l’insufficienza senza valutare adeguatamente il profilo umano della vicenda. I genitori lamentavano inoltre un difetto di motivazione nell’esito finale fornito dall’istituto, il quale non faceva alcun esplicito cenno alle problematiche mediche dello studente.
Perché le ragioni di salute non sono bastate: la decisione dei giudici
Nell’esaminare la vicenda, i giudici amministrativi hanno giudicato il ricorso del tutto infondato, spiegando perché i motivi di salute non potessero ribaltare l’esito dell’anno scolastico.
In primo luogo, la Sezione Quarta del TAR ha sottolineato che il riferimento allo stato di salute del minore è rimasto estremamente generico: i genitori non hanno specificato la tipologia di patologia sofferta né hanno dimostrato la concreta incidenza della malattia sulle capacità di studio o sul rendimento scolastico dell’alunno. Inoltre, la documentazione ha evidenziato che lo studente ha comunque frequentato regolarmente tre quarti dell’orario annuale previsto.
In secondo luogo, l’analisi degli atti ha rivelato che la bocciatura non dipendeva affatto dalla sola materia di latino, ma derivava da un quadro valutativo ben più grave e articolato. Lo studente registrava infatti valutazioni insufficienti in ben cinque discipline:
- Voto 5 in Disegno e Storia dell’Arte;
- Voto 5 in Scienze Naturali;
- Voto 4 in Lingua e Cultura Latina;
- Voto 4 in Lingua e Cultura Straniera (Inglese);
- Voto 4 in Matematica con Informatica.
Un numero così esteso di insufficienze è stato ritenuto dai giudici ampiamente sufficiente a sorreggere la motivazione di inidoneità formulata dalla scuola, rendendo la mancata ammissione del tutto logica e coerente.
L’esito
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha definitivamente respinto l’impugnazione, disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della particolarità della fattispecie.
>> Home