La madre ha sempre la priorità sulla detrazione per i propri figli. Il marito può considerarli “altri familiari a carico” solo se la moglie è incapiente o è a sua volta fiscalmente a carico. La convivenza è necessaria ma non sufficiente.
Marito e moglie vivono insieme con i due figli minori di lei, avuti da una precedente relazione. Il marito sostiene alcune spese per i bambini. Ebbene, il marito può portarle in detrazione fiscale come “altri familiari a carico”?
La risposta è la seguente: in linea di principio sì, ma solo in via residuale — cioè quando la moglie non può beneficiarne per ragioni fiscali proprie. La normativa stabilisce una gerarchia precisa, e la madre viene sempre prima del patrigno.
Indice
- Il quadro normativo: l’art. 12 del TUIR e le categorie di familiari
- I figliastri come “altri familiari”: quando è possibile
- La gerarchia: la madre ha sempre la precedenza
- Cosa non basta: la sola convivenza
- L’adozione o l’affidamento: la via alternativa
Il quadro normativo: l’art. 12 del TUIR e le categorie di familiari
La disciplina è contenuta nell’art. 12 del TUIR — il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La norma prevede che possano essere considerati fiscalmente a carico i familiari che non superano determinati limiti di reddito: 2.840,51 euro in generale, elevati a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
L’art. 12 individua tre categorie di familiari a carico, in ordine di priorità: il coniuge non separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; gli altri familiari indicati nell’art. 433 cod. civ., con il requisito aggiuntivo della convivenza o del versamento di assegni alimentari non risultanti da provvedimento giudiziario.
I figliastri come “altri familiari”: quando è possibile
I figli del coniuge — i cosiddetti figliastri — rientrano tra gli affini in linea retta e sono quindi inclusi nell’elenco dell’art. 433 cod. civ. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che gli affini possono essere considerati a carico: la Risoluzione n. 461/E del 2008 ha chiarito il principio in relazione alla suocera e alla nuora, applicabile per analogia anche al rapporto tra patrigno e figliastri.
Nel caso descritto, i due figli minori della moglie convivono con il marito. La convivenza è condizione necessaria per gli “altri familiari” — a differenza dei figli propri, per i quali la detrazione spetta anche in assenza di convivenza. Quindi il requisito formale è soddisfatto: i figliastri convivono con il marito, hanno presumibilmente redditi inferiori alla soglia e sono affini in linea retta.
La gerarchia: la madre ha sempre la precedenza
Fin qui tutto bene — ma entra in gioco il principio di priorità. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015 ha chiarito che la detrazione per un familiare spetta al contribuente per il quale quel familiare rappresenta la categoria più “alta” nella gerarchia dell’art. 12.
Per la moglie, i suoi figli rientrano tra i figli a carico — lettera c) dell’art. 12 TUIR. Per il marito, gli stessi bambini rientrano tra gli altri familiari a carico — lettera d). La categoria “figli” precede quella “altri familiari”. Quindi il diritto alla detrazione spetta in via prioritaria alla madre.
Il marito potrà considerarli a carico solo se la moglie non può usufruirne, ad esempio perché ha un’imposta lorda insufficiente — è fiscalmente incapiente — oppure perché essa stessa è fiscalmente a carico del marito, con reddito non superiore a 2.840,51 euro. Non è ammessa la detrazione doppia: madre come “figlio” e marito come “altro familiare” per gli stessi bambini.
Cosa non basta: la sola convivenza
Un punto importante da chiarire: la convivenza anagrafica, da sola, non attribuisce al marito il diritto alla detrazione per i figliastri. Serve che la moglie non possa esercitare il proprio diritto prioritario. La convivenza è condizione necessaria ma non sufficiente.
L’adozione o l’affidamento: la via alternativa
Se il marito vuole detrarre le spese per i bambini come se fossero suoi figli — con le stesse regole, senza il vincolo della priorità della madre — deve formalizzare un rapporto parentale attraverso un provvedimento di adozione o affidamento. Solo in quel caso i bambini diventano suoi figli adottivi a tutti gli effetti fiscali, indipendentemente dall’esistenza della madre naturale.
La mera convivenza, anche prolungata, non produce questo effetto.
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