La Cassazione chiarisce: emettere la cartella resta legittimo, ma incassare quel credito no, se rientra nell’accordo già approvato dal tribunale.
Chi ha ottenuto l’omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, o di un concordato minore, si chiede spesso se l’Agenzia delle Entrate possa comunque notificargli una cartella di pagamento per debiti tributari precedenti alla procedura. Ci si chiede allora se il Fisco possa notificare la cartella dopo l’omologazione del concordato minore. La risposta della Cassazione, con l’ordinanza 14 luglio 2026, n. 23188, distingue con precisione due piani diversi: l’omologazione dell’accordo non preclude all’amministrazione finanziaria la possibilità di emettere la cartella di pagamento relativa ai crediti tributari anteriori alla procedura, ma non le consente di riscuotere quei crediti, in quanto oggetto del concordato omologato.
Indice
- Il legame tra vecchi e nuovi strumenti di composizione della crisi
- Perché l’omologazione non equivale a un accertamento definitivo del credito
- L’effetto vincolante dell’omologazione sui creditori anteriori
- Perché la cartella può essere emessa, ma non riscossa
- Sanzioni e interessi seguono la stessa sorte del tributo
- Il precedente richiamato dalla Cassazione
Il legame tra vecchi e nuovi strumenti di composizione della crisi
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, previsto dalla legge n. 3/2012, oggi ripreso, nel suo modello funzionale, dal concordato minore disciplinato dal Codice della crisi (articolo 74), ha matrice concordataria: è destinato a regolare, secondo le previsioni della proposta omologata, il soddisfacimento dei creditori anteriori, che restano vincolati quanto alle modalità, ai tempi e alla misura dell’adempimento.
Perché l’omologazione non equivale a un accertamento definitivo del credito
Un aspetto tecnico importante riguarda la natura dell’effetto vincolante dell’accordo. Questo effetto non deriva da una fase di accertamento concorsuale del passivo, analoga a quella propria della liquidazione giudiziale: l’omologazione non contiene, quindi, un accertamento giudiziale definitivo dell’esistenza, dell’entità e del rango dei singoli crediti, né priva i creditori anteriori del potere di farli accertare o liquidare nelle sedi loro proprie. In pratica, l’omologazione del concordato non “certifica” in modo definitivo l’importo esatto dovuto a ciascun creditore, incluso il Fisco.
L’effetto vincolante dell’omologazione sui creditori anteriori
Ciononostante, l’omologazione, eventualmente anche forzosa, del concordato rende quest’ultimo obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità prevista dalla legge. Conseguentemente, questa impedisce che il singolo creditore, anche pubblico, possa perseguire un soddisfacimento autonomo e non coordinato con le previsioni del concordato. Il Fisco, in altre parole, non può agire come se il concordato non esistesse, cercando di recuperare il proprio credito con le modalità e i tempi ordinari.
Perché la cartella può essere emessa, ma non riscossa
Da questi principi discende la conclusione centrale della decisione: l’omologazione non rende, di per sé, illegittimal’emissione della cartella di pagamento relativa a un credito sorto anteriormente alla procedura, quando questo atto sia diretto alla mera liquidazione o alla conservazione della pretesa erariale. Emettere la cartella, quindi, resta un’attività lecita per l’amministrazione finanziaria, perché serve a formalizzare e conservare il proprio credito.
Tuttavia, finché l’accordo omologato conserva efficacia, e il debitore adempie alle scadenze e alle previsioni del piano concordatario, il creditore anteriore non può ottenere il soddisfacimento individuale del proprio credito in modo difforme dalla regolazione concordataria, salvo che ricorrano i presupposti per far valere l’inadempimento del debitore, o per rimuovere gli effetti dell’omologazione secondo le relative norme di legge.
Un’azienda che ha ottenuto l’omologazione di un concordato minore, in regolare adempimento del piano approvato, può ricevere legittimamente una cartella di pagamento per un debito Iva anteriore alla procedura, senza che questo comprometta l’accordo; ma il Fisco non potrà avviare azioni esecutive per recuperare immediatamente quella somma, dovendo attendere le modalità e i tempi previsti dal concordato omologato.
Sanzioni e interessi seguono la stessa sorte del tributo
Un ulteriore chiarimento riguarda l’estensione di questi principi alle sanzioni tributarie e agli interessi. Le regole sopra esposte sono applicabili non solo ai crediti aventi a oggetto i tributi, ma anche alle relative sanzioni, poiché queste sorgono nel medesimo momento in cui sorge il credito relativo all’imposta, cioè quando questa non viene versata alla data di pagamento prevista dalla legge, originando l’inadempimento che costituisce il presupposto di fatto che genera la sanzione stessa.
Pertanto, le sanzioni e gli interessi, in quanto inerenti a tributi la cui debenza sia sorta anteriormente alla procedura, o comunque considerati nella proposta omologata, hanno anch’essi natura concorsuale, e non possono essere separati dalla sorte concorsuale della pretesa relativa alle imposte a cui accedono, mediante un’eventuale distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo.
Il precedente richiamato dalla Cassazione
Questo principio era già stato affermato dalla stessa Corte con la precedente sentenza n. 23496/2024, secondo cui, laddove il termine di pagamento del tributo sia già decorso al momento dell’apertura della procedura concorsuale, le relative sanzioni sono anch’esse dovute in moneta concorsuale, cioè secondo le stesse regole e proporzioni previste per il credito principale nell’ambito del concordato.
Un contribuente che, prima di avviare la procedura di sovraindebitamento, aveva già maturato un ritardo nel versamento di un tributo, con conseguente applicazione di sanzioni, vedrà queste ultime trattate secondo le stesse regole del debito tributario principale all’interno del concordato, anche se la sanzione viene formalmente irrogata dall’Agenzia delle Entrate solo dopo l’apertura della procedura.
Ciò che rileva, ai fini dell’applicazione della falcidia (cioè della riduzione del debito prevista dal concordato), è che si sia già realizzato, al momento dell’apertura della procedura, il presupposto fattuale, ossia l’omesso adempimento dell’obbligo di versamento alla scadenza prevista, per l’applicazione della sanzione, indipendentemente dal fatto che questa venga effettivamente irrogata dall’amministrazione finanziaria solo successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
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