Dom, 6 Set 2026
Secondo quanto spiegato da La Verità la società di Milan e Inter (Stadio San Siro spa) resta proprietaria dello stadio, ma qualunque intervento dovrà fare i conti con una causa che mette in discussione il rogito. In pratica, prima di avviare ruspe e cantieri bisognerà chiarire se il Comune potesse venderlo.
Di
Redazione
La società di Milan e Inter (Stadio San Siro spa) resta proprietaria dello stadio, ma qualunque intervento dovrà fare i conti con una causa che mette in discussione il rogito. In pratica, secondo quanto riportato da La Verità, prima di avviare ruspe e cantieri bisognerà chiarire se il Comune potesse venderlo. Il problema ruota intorno a cinque giorni. Palazzo Marino ha ceduto l’impianto il 5 novembre 2025. Il 10, il secondo anello avrebbe raggiunto i 70 anni rilevanti per la verifica prevista dal Codice dei beni culturali. Proprio su questo Beppe Sala potrebbe essersi fatto un gigantesco autogol.
Spiega il quotidiano milanese che la tesi è che proprio quei cinque giorni abbiano fatto la differenza. Vendendo il 5 novembre, il Comune avrebbe fatto uscire San Siro dal patrimonio pubblico proprio alla vigilia della scadenza dei 70 anni, cioè prima che potesse partire la verifica prevista per i beni culturali pubblici. L’effetto, si legge nell’atto, sarebbe stato «impedire che il procedimento si attivasse pochi giorni dopo». E il rischio non era sconosciuto. Perché già nel 2023 la Commissione regionale per il patrimonio culturale aveva riconosciuto in anticipo sul secondo anello una «sussistenza dell’interesse culturale semplice».
Per questo, nell’atto di citazione presentato dall’avvocato Braghò, viene chiesto al Tribunale di dichiarare nulla la vendita per «frode alla legge». Il punto non è che il 5 novembre fosse vietato firmare il rogito. L’accusa è un’altra: la vendita sarebbe stata chiusa proprio prima che potesse scattare la tutela, ottenendo per altra via un risultato che la legge avrebbe potuto impedire. Nelle conclusioni si parla di un contratto usato come «mezzo per eludere l’applicazione dell’art. 12» e il relativo regime di inalienabilità. C’è poi una seconda tesi: il secondo anello potrebbe essere stato già tutelato dal 2005, quando valeva ancora la soglia dei 50 anni, poi portata a 70 nel 2011. L’azione è stata promossa da un cittadino milanese A.O., attraverso l’articolo 9 del Testo unico degli enti locali. La norma consente a un elettore di sostituirsi al Comune quando l’ente non esercita azioni a tutela dei propri diritti patrimoniali. La citazione insiste sull’«inerzia del Comune di Milano».
Palazzo Marino, sostiene Braghò, era stato avvertito delle criticità e non avrebbe poi promosso azioni sulla validità del contratto. Gli avvertimenti erano arrivati prima della firma. Il 22 ottobre era stato segnalato che fissare il rogito entro il 10 novembre poteva essere «finalizzato a evitare il vincolo». Poi il 25 era stato chiesto di «posticipare prudenzialmente la data del rogito». Infine, il 30, era stata sollevata la questione della soglia dei 50 anni. Il Comune andò avanti.
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