Gli assegni familiari possono coprire parte del mantenimento dei figli?

2026/09/16

Categories: business-finance

Natura degli assegni familiari, rapporto con l’assegno di mantenimento, diritto del genitore collocatario, possibilità di accordi diversi tra i coniugi e nuove regole con l’Assegno Unico Universale: cosa sapere per non perdere soldi in sede di separazione.

Quando una coppia con figli si separa, una delle prime questioni pratiche riguarda il denaro: quanto deve versare il genitore non collocatario per il mantenimento dei figli, e quali somme spettano a chi resta con i bambini. In questo quadro si inserisce una domanda che molti si pongono e a cui non tutti sanno rispondere: gli assegni familiari — oggi in gran parte sostituiti dall’Assegno Unico e Universale — possono essere considerati parte dell’assegno di mantenimento, oppure si aggiungono ad esso?

La questione non è affatto teorica. Pensiamo al caso di una madre casalinga che si separa dal marito, il quale percepisce mensilmente dall’INPS gli assegni familiari per la figlia. Quando il giudice stabilirà il mantenimento, quegli assegni familiari verranno detratti dall’importo dovuto, oppure si sommano? La differenza, nel bilancio familiare di chi vive con i figli, può essere molto significativa. Vediamo se gli assegni familiari possono coprire parte del mantenimento dei figli e come funziona nella pratica.

Indice

Assegno di mantenimento e assegni familiari sono la stessa cosa?

No, e questo è il punto di partenza. Mantenimento e assegni familiari sono due prestazioni economiche distinte, con natura e finalità diverse, e non possono essere confuse tra loro.

L’assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario deve versare all’altro per provvedere alle esigenze dei figli. È determinato dal giudice o concordato tra le parti in base alle risorse economiche di ciascun genitore e alle necessità dei minori, secondo l’art. 337-ter del Codice Civile.

Gli assegni familiari — oggi l’Assegno Unico e Universale — sono una prestazione erogata dallo Stato a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico. Hanno natura previdenziale e assistenziale e non dipendono dagli accordi tra i coniugi.

La giurisprudenza è costante nel ribadire che gli assegni familiari non possono essere considerati parte integrante dell’assegno di mantenimento, ma rappresentano una voce aggiuntiva rispetto ad esso (Trib. Civitavecchia, sent. n. 716/2022; Trib. Torre Annunziata, sent. n. 1113/2017).

Le Linee Guida del Tribunale di Milano sono esplicite: gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore.

A chi spettano gli assegni familiari dopo la separazione?

Al genitore collocatario, cioè quello con cui i figli vivono prevalentemente. Questo vale anche quando il titolare del diritto — in base alla propria posizione lavorativa — è l’altro genitore (art. 211, L. 151/1975).

In pratica, se prima della separazione gli assegni familiari venivano percepiti dal padre attraverso il proprio datore di lavoro, dopo la separazione — se i figli sono collocati presso la madre — quest’ultima ha diritto a chiedere che vengano versati direttamente a lei. Se il padre continua a percepirli, è tenuto a versarli integralmente alla madre, in aggiunta all’assegno di mantenimento (Trib. Civitavecchia, sent. n. 716/2022).

Il Tribunale di Civitavecchia ha condannato un genitore a restituire all’altro le somme percepite a titolo di assegni familiari e non corrisposte, confermando che trattenere quegli importi equivale a un inadempimento.

Il giudice può detrarre gli assegni familiari dal mantenimento?

Di regola, no. Al momento della separazione, il giudice determina l’importo dell’assegno di mantenimento per intero, senza detrarre da esso quanto un genitore già percepisce a titolo di assegni familiari. Le due voci restano separate e si sommano.

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato direttamente questo punto, rigettando la tesi di un padre che sosteneva che gli assegni familiari dovessero ritenersi inclusi nel mantenimento solo perché il giudice, nel calcolarne l’importo, aveva tenuto conto del suo stipendio netto comprensivo di quella voce. La Corte ha chiarito che, in assenza di un accordo esplicito tra le parti e di una menzione espressa nei provvedimenti giudiziali, gli assegni familiari non possono ritenersi ricompresi nel contributo al mantenimento e vanno corrisposti separatamente (App. Milano, sent. n. 1064/2025).

Il principio è chiaro: l’inclusione degli assegni familiari nel mantenimento non può mai essere presunta o implicita. Deve risultare da una volontà chiara e inequivocabile.

I coniugi possono accordarsi diversamente?

Sì, e questa è l’eccezione più importante. I genitori sono liberi di concordare, nell’ambito della separazione consensuale, che l’assegno di mantenimento sia comprensivo anche della quota relativa agli assegni familiari (Trib. Civitavecchia, sent. n. 716/2022; Trib. Torre Annunziata, sent. n. 1113/2017).

In concreto, funziona così. Supponiamo che il padre debba versare un assegno di mantenimento di 250 euro alla madre collocataria e che questa percepisca già direttamente gli assegni familiari per un importo di 130 euro. Se i coniugi inseriscono negli accordi di separazione una clausola che prevede espressamente l’inclusione degli assegni familiari nel mantenimento, il padre dovrà versare solo 120 euro — cioè 250 meno 130 — anziché 250 più 130.

È una differenza economica rilevante, ed è per questo che la formulazione degli accordi di separazione deve essere curata con grande attenzione. La clausola deve essere chiara ed esplicita: un generico riferimento agli assegni familiari non è sufficiente a far ritenere che siano inclusi nel mantenimento.

Anche il giudice, in sede di separazione giudiziale, può disporre una regolamentazione diversa da quella ordinaria, prevedendo espressamente che il mantenimento sia comprensivo degli assegni familiari. Ma deve farlo con una statuizione specifica.

Come funziona con l’Assegno Unico e Universale?

Dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che ha sostituito i precedenti assegni per il nucleo familiare. La nuova disciplina prevede regole specifiche per i genitori separati o divorziati.

La regola generale è che l’Assegno Unico viene ripartito in pari misura tra i genitori. In caso di separazione legale, annullamento o divorzio, l’assegno spetta — in mancanza di accordo — al genitore affidatario. Se l’affidamento è congiunto o condiviso, come nella stragrande maggioranza dei casi, l’assegno viene ripartito al 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo (App. Milano, sent. n. 1064/2025).

Questa disciplina conferma che anche nel nuovo regime l’Assegno Unico ha una regolamentazione autonoma rispetto alla determinazione del contributo al mantenimento. Le due voci restano distinte, e l’Assegno Unico non viene automaticamente assorbito nel mantenimento.

Esiste un approccio diverso in alcuni tribunali?

Sì. Non tutti i tribunali seguono la stessa impostazione. Il Protocollo d’intesa del Tribunale di Palermo prevede un approccio parzialmente differente: l’importo dell’assegno familiare percepito da uno dei genitori, se documentato, non viene attribuito specificamente a uno dei due nel provvedimento giudiziale, ma viene considerato come una componente che concorre a definire la complessiva capacità reddituale delle parti.

In questa prospettiva, l’assegno familiare non è una somma da aggiungere meccanicamente al mantenimento, ma uno degli elementi che il giudice considera per valutare le risorse economiche di ciascun genitore e determinare, in modo proporzionale, l’entità del mantenimento stesso. L’effetto pratico è diverso: l’assegno familiare influisce indirettamente sulla quantificazione del mantenimento, anziché sommarsi ad esso come voce separata.

Si tratta di un approccio minoritario rispetto all’orientamento prevalente, ma è utile conoscerlo perché può trovare applicazione a seconda del tribunale competente.

In sintesi

Gli assegni familiari — e oggi l’Assegno Unico Universale — non possono di norma coprire parte del mantenimento dei figli, ma si aggiungono ad esso come prestazione separata e ulteriore. Spettano al genitore collocatario anche se percepiti dall’altro genitore in ragione del proprio lavoro. Il giudice non li detrae dal mantenimento, salvo espressa statuizione. L’inclusione nel mantenimento non può mai essere presunta: deve risultare da un accordo esplicito tra i coniugi o da una specifica decisione giudiziale.

Con l’Assegno Unico, in caso di affido condiviso e in assenza di accordo, la ripartizione è al 50% tra i genitori. Alcuni tribunali, come quello di Palermo, adottano un approccio diverso considerando l’assegno familiare come parte della capacità reddituale complessiva del genitore.

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