730, cosa sapere sulle detrazioni per le spese universitarie

2026/08/26

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Introduzione

La dichiarazione dei redditi con modello 730 deve essere presentata entro il 30 settembre 2026, mentre per chi utilizza il modello Redditi precompilato la scadenza è fissata al 2 novembre 2026. In entrambi i casi, ricorda il magazine online dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi, il contribuente ha diritto ad agevolazioni che riguardano le spese universitarie e la detrazione in questione spetta anche per le spese sostenute nel 2025 ma riferite a più anni accademici.

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Quello che devi sapere

La detrazione del 19%

Come per le spese scolastiche, anche per quelle universitarie l’agevolazione consiste in una detrazione del 19 per cento. Per le università statali la detrazione si applica all'intera spesa sostenuta, mentre per gli atenei non statali è soggetta ai limiti fissati annualmente dal ministero dell'Università e della Ricerca. Nello specifico, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione del 19% per le spese sostenute nel 2025 per la frequenza di corsi universitari, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir). L'agevolazione riguarda gli atenei, italiani e stranieri, con modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di università frequentata.

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Dove indicare la detrazione nella dichiarazione dei redditi

I righi del modello 730/2026 dedicati alla detrazione per le spese universitarie sono quelli da E8 a E10 ("Altre spese") e il codice da indicare è 13. Lo stesso codice è da utilizzare nel modello Redditi persone fisiche, ai righi RP8-RP13.

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I corsi agevolati

Per quanto riguarda i corsi, ricorda FiscoOggi, la detrazione del 19% spetta per le spese sostenute per la frequenza di:

La detrazione è riconosciuta anche per i corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria, purché svolti presso centri accreditati dal ministero dell'Università e della Ricerca, mentre non sono detraibili le spese di iscrizione sostenute presso istituti musicali privati.

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Le altre spese detraibili

Oltre alle tasse universitarie, il contribuente può portare in detrazione anche altre spese legate al percorso accademico, fra cui:

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Le università all’estero e i corsi in teologia

Si possono portare in detrazione anche le spese legate al percorso accademico in un’università straniera: il limite detraibile è quello stabilito dal ministero e previsto per l'area disciplinare corrispondente nella zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Per le spese sostenute per corsi di laurea in teologia presso le università pontificie e per corsi di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, la detrazione fiscale è riconosciuta entro i limiti previsti per i corsi appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. Per individuare la fascia geografica di riferimento, si considera la regione in cui si svolge il corso di studi, anche quando questo è erogato nello Stato della Città del Vaticano.

Le università telematiche

Le modalità di detrazione per le università telematiche sono le stesse previste per gli atenei non statali. Per individuare il limite applicabile occorre considerare l'area disciplinare del corso e la regione in cui ha sede legale l'università. Se invece il corso viene svolto in una sede situata in una regione diversa da quella della sede legale dell'ateneo, vale la regione in cui si svolge effettivamente il corso.

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Cosa non si può detrarre

Le detrazioni per le spese universitarie, ricorda FiscoOggi, non si applicano a “contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, l’acquisto di libri, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio connessi alla frequenza universitaria e casi specifici come le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza e le somme versate a un’associazione riconosciuta dal ministero per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per accedere a un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado”. Inoltre non possono essere portate in detrazione le spese universitarie che nello stesso anno siano state integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nella Certificazione Unica 2026 con il codice previsto per tale fattispecie. Qualora il rimborso sia soltanto parziale, il beneficio fiscale spetta esclusivamente sulla quota di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente.

I limiti fiscali

Dal periodo d'imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro trovano applicazione meccanismi di limitazione che tengono conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico. Resta inoltre applicabile la disciplina introdotta dal 2020 secondo cui la detrazione spetta integralmente fino a un reddito complessivo di 120mila euro: oltre tale soglia il beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.

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