Menti sul curriculum? Ecco quando rischi il posto di lavoro e anche una denuncia

2026/08/29

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Truccare il curriculum per rendersi più interessanti agli occhi dei selezionatori potrebbe sembrare un espediente senza particolari conseguenze. Invece non va affatto sottovalutato il rischio di dichiarare titoli mai ottenuti, competenze inesistenti o esperienze professionali inventate di sana pianta.

Le possibili ripercussioni sono legate al contenuto della falsità, al destinatario del CV e all’uso che ne viene fatto: diverso è mentire a un’impresa privata rispetto a presentare una dichiarazione nell’ambito di un concorso pubblico.

Informazioni non veritiere nel CV e pubblico impiego

Nella legge italiana non c’è una norma specifica che punisce chi mente nel curriculum e scrive cose non corrispondenti al vero. Tuttavia, questo non vuol dire di certo che le falsità siano accettabili.

La situazione diventa particolarmente delicata quando il CV viene presentato a una Pubblica Amministrazione, soprattutto nell’ambito di un concorso o di una procedura nella quale le informazioni assumono il valore di dichiarazioni sostitutive.

Sono frangenti in cui la falsità può comportare l’esclusione dalla procedura o la perdita del posto eventualmente ottenuto. L’art. 76 del DPR 445/2000 prevede altresì conseguenze penali per chi rende dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa sulle autocertificazioni.

Il caso del falso ideologico su documento pubblico

Quando ne ricorrono i presupposti, la condotta può integrare il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico. Non ogni informazione falsa inserita in un CV costituisce però automaticamente un illecito penale: occorre verificare la natura del documento, la funzione che svolge e le concrete modalità della dichiarazione.

Un precedente significativo è la sentenza n. 15535/2008 della Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto configurabile il falso ideologico su documento informatico pubblico, nel caso di chi aveva inserito nel proprio CV universitario — contenuto in un supporto informatico con funzione sostitutiva dell’archivio universitario — dati relativi al superamento di esami mai sostenuti.

False dichiarazioni su qualità personali o professionali

Ricorrono rischi penali anche in caso di dichiarazioni menzognere sulle proprie qualità personali o professionali. La giurisprudenza ha affrontato, per esempio, il caso di chi aveva dichiarato falsamente nel curriculum inviato a un Comune di aver ricoperto un determinato incarico lavorativo.

Ma la Cassazione (sentenza 30955/2014) ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 495 c.p. anche nei confronti di un candidato a un concorso per dirigente medico che aveva dichiarato falsamente di non aver mai lavorato per una PA, omettendo un precedente rapporto di circa sette mesi con un’altra ASL.

La magistratura ha precisato che — quando il bando richiede espressamente questa dichiarazione — anche l’omissione di un precedente servizio è falsa attestazione su una qualità personale, rilevante ai fini dell’accesso all’impiego pubblico. E una natura asseritamente precaria del rapporto non esclude il servizio effettivo se l’attività è stata svolta per diversi mesi con qualifica dirigenziale.

Ricapitolando, non si tratta di semplici errori nel CV. Di volta in volta le conseguenze possono andare dall’esclusione dal concorso alla perdita dell’impiego e, nei casi previsti dalla legge, alle sanzioni penali. Ricorrendone i presupposti anche l’interdizione dai pubblici uffici può essere applicata, ma non è una conseguenza automatica di qualsiasi falsità contenuta nel curriculum.

Nel settore privato può arrivare il licenziamento in tronco

Anche chi presenta il curriculum a un’azienda privata non è necessariamente al riparo da conseguenze. Tutt’altro Il punto centrale è e resta il rapporto fiduciario tra datore e dipendente. Se l’assunzione è avvenuta sulla base di informazioni false riguardanti requisiti importanti o essenziali per svolgere la mansione, la scoperta della menzogna può compromettere irrimediabilmente la stima del capo.

Può accadere, per esempio, quando un dipendente dichiara di possedere un determinato titolo di studio, una certificazione linguistica o competenze informatiche indispensabili per il lavoro. Ma questi requisiti risultano poi inesistenti.

Nei casi più gravi e cioè quando la condotta rende impossibile la prosecuzione del rapporto, può essere disposto il recesso per giusta causa. Non ogni inesattezza nel CV, però, legittima automaticamente il licenziamento in tronco. Si ribadisce che, di volta in volta, andrà valutata natura e gravità della falsità, insieme alla sua rilevanza rispetto alle mansioni e tutte le circostanze concrete.

E quando ricorre effettivamente la giusta causa, il licenziamento sarà senza preavviso e senza la relativa indennità sostitutiva.

Il datore può chiedere anche il risarcimento

La perdita del lavoro non è necessariamente l’unica conseguenza. Se la falsità ha provocato all’impresa un danno economico concreto e dimostrabile, il datore potrà valutare anche un’azione risarcitoria.

Si pensi a chi dichiara di conoscere perfettamente il tedesco o il giapponese e viene assunto per gestire clienti esteri, ma, a causa della propria reale impreparazione, commette errori che portano alla perdita di un cliente importante. Oppure a chi dichiara competenze tecniche inesistenti e provoca, proprio per la sua incompetenza, il danneggiamento di apparecchiature industriali.

Un professionista rischia una sanzione disciplinare

Non vanno poi trascurate le conseguenze disciplinari per un professionista iscritto a un albo. Pubblicare sul proprio sito o nella documentazione professionale esperienze, incarichi, collaborazioni o qualifiche mai realmente maturati può infatti configurare un illecito disciplinare, oltre alle eventuali responsabilità civili o penali che dovessero emergere.

In questi casi può intervenire il competente ordine professionale applicando le sanzioni previste dalla normativa e dalle regole deontologiche della categoria.

Valorizzare il curriculum è lecito, inventare è vietato

Un CV efficace non deve essere necessariamente modesto o privilegiare l’estrema sintesi. È perfettamente legittimo mettere in evidenza capacità, risultati ed esperienze e presentarli nel modo più favorevole possibile. Il limite è la veridicità.

Dire di aver partecipato a un progetto è ben diverso dall’attribuirsi la responsabilità esclusiva di un’attività mai svolta. Definire “buona” la propria conoscenza dell’inglese è una valutazione personale; dichiarare di possedere una certificazione linguistica mai conseguita significa invece fornire un’informazione falsa e rischiare di trovarsi in un problema giuridico non di poco conto.

Lo stesso vale per titoli di studio, qualifiche, abilitazioni, certificazioni informatiche, esperienze lavorative e incarichi professionali. È sempre opportuno indicare con precisione titoli realmente conseguiti, date, esperienze svolte e competenze possedute, descrivendo in modo realistico le conoscenze linguistiche e informatiche e indicando, quando esistono, le relative certificazioni. Perché abbellire è lecito, ma barare no.

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