Dieci anni, cinque, due o uno: il termine cambia con il tipo di contratto. E una fattura spedita senza chiedere il pagamento non basta a fermare l’orologio.
Ogni credito ha una data di scadenza che non compare in fattura. È la prescrizione: se l’azienda non chiede il pagamento entro il tempo fissato dalla legge, il cliente può rifiutarsi di pagare, anche se il debito era reale. Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 cod. civ.). Ma molti crediti si prescrivono prima: cinque anni per affitti e forniture periodiche, due anni per le bollette di luce, gas e acqua dei clienti domestici e delle piccole imprese, un anno per i trasporti. La giurisprudenza più recente insiste su due punti che le imprese spesso sottovalutano. Il termine si interrompe solo con una richiesta scritta di pagamento chiara, non con il semplice invio della fattura. E tocca al creditore provare che la richiesta è arrivata: il tracciamento online della raccomandata non basta. Conoscere queste regole significa non perdere crediti per una formalità.
Indice
- Cos’è la prescrizione di un credito?
- Quanto tempo ha l’azienda per farsi pagare?
- Cosa sono le prescrizioni presuntive?
- Da quando decorre il termine?
- Come si interrompe la prescrizione?
- Chi deve provare che la richiesta è arrivata?
- Le trattative con il cliente fermano il termine?
- Cosa cambia con una sentenza?
- Cosa conviene fare all’azienda?
Cos’è la prescrizione di un credito?
È l’estinzione di un diritto per inerzia del titolare. L’art. 2934 cod. civ. stabilisce che ogni diritto si estingue quando chi ne è titolare non lo esercita per il tempo indicato dalla legge. Il creditore che resta fermo troppo a lungo perde la possibilità di ottenere il pagamento in giudizio.
La prescrizione non opera da sola: deve essere eccepita dal debitore. Se il cliente non la solleva, il giudice non può rilevarla d’ufficio. Ma basta un’eccezione nel processo per far cadere un credito anche documentato.
Quanto tempo ha l’azienda per farsi pagare?
Dipende dal tipo di rapporto.
Per i crediti nati da contratti a prestazione unica, come una vendita, un appalto o un incarico professionale non periodico, vale di regola il termine decennale.
Per le prestazioni periodiche, pagate ad anno o con scadenze più brevi, come canoni, somministrazioni e interessi, il termine è di cinque anni (art. 2948, n. 4, cod. civ.). Lo stesso vale per i canoni di locazione (art. 2948, n. 3). La Corte d’appello di Milano (sent. n. 1901/2024) ha applicato la prescrizione quinquennale ai conguagli di una fornitura di gas tra imprese.
Per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico a utenti domestici, microimprese e professionisti, il termine è di due anni (l. n. 205/2017). Per l’acqua vale per le fatture con scadenza dal 2020 in poi. Secondo l’Antitrust (provv. n. 30396/2022), la prescrizione biennale si applica anche ai consumi vecchi inseriti in bollette di conguaglio scadute dopo quella data, salvo che il ritardo dipenda dal cliente, circostanza che il gestore deve dimostrare.
Per i contratti di trasporto e spedizione il termine è di un anno, o diciotto mesi se il trasporto inizia o finisce fuori dall’Europa (art. 2951 cod. civ.). Il Tribunale di Parma (sent. n. 1202/2024) ha dichiarato prescritti i crediti per trasporti eseguiti oltre un anno prima del primo atto utile, che nel caso era la domanda di mediazione.
Cosa sono le prescrizioni presuntive?
Sono termini brevi previsti per alcune categorie di crediti, come quelli di professionisti, artigiani, albergatori (artt. 2954-2956 cod. civ.). Funzionano in modo diverso dalla prescrizione ordinaria. Non si basano sull’inerzia del creditore, ma su una presunzione di pagamento: dopo un certo tempo, la legge presume che il cliente abbia pagato.
Per la Cassazione (sent. n. 12017/2019) la presunzione cade se il debitore ammette di non aver pagato o contesta di dover pagare. In quel caso l’eccezione va respinta, e si applica il termine ordinario.
Da quando decorre il termine?
Dal momento in cui il credito diventa esigibile, cioè dalla scadenza del pagamento, non dall’emissione della fattura. La Corte d’appello di Milano ha escluso che il termine possa partire da eventi successivi, come la comunicazione delle letture effettive da parte di un soggetto terzo: il momento di partenza resta quello dell’esigibilità.
Nei rapporti di fornitura continuativa ogni prestazione è autonoma. La prescrizione va quindi verificata fattura per fattura: alcune possono essere prescritte, altre no.
Come si interrompe la prescrizione?
Con un atto di messa in mora: una richiesta scritta con cui il creditore chiede al debitore di pagare (art. 2943 cod. civ.). Non servono formule particolari, ma servono due elementi: l’indicazione chiara del debitore e una richiesta di pagamento che manifesti in modo inequivoco la volontà di ottenerlo. L’importo esatto non è indispensabile, purché il credito sia determinabile.
Non basta, invece, un semplice sollecito generico senza una vera intimazione. E soprattutto non basta mandare la fattura. Il Tribunale di Torino (sent. n. 2831/2015) ha chiarito che l’invio dell’elenco delle fatture, senza alcuna richiesta di pagamento, non interrompe la prescrizione.
Dopo l’interruzione, il termine riparte da capo dalla data dell’atto. Una messa in mora inviata dopo la scadenza del nuovo termine non serve più. Con più richieste successive il credito resta vivo, purché ognuna arrivi prima che scada il termine precedente. Il Tribunale di Ancona (sent. n. 131/2025) ha ricostruito anno per anno la sequenza di diffide e atti, dichiarando prescritte solo le annualità per cui il primo atto utile era arrivato troppo tardi.
Chi deve provare che la richiesta è arrivata?
Il creditore. La messa in mora produce effetti quando arriva all’indirizzo del destinatario (art. 1335 cod. civ.). Se il cliente contesta di averla ricevuta, la stampa del tracciamento dal sito delle Poste non basta: serve la ricevuta di ritornodella raccomandata, e bisogna dimostrare che dentro c’era proprio il sollecito. Gli avvisi di ricevimento firmati dal destinatario, invece, sono una prova valida.
Non basta nemmeno caricare la diffida in un’area riservata online. La Corte d’appello di Torino (sent. n. 184/2024) lo ha escluso, salvo che quel canale fosse stato concordato in precedenza come strumento per le comunicazioni.
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve provare anche che il credito non è prescritto, se il debitore lo eccepisce. Senza prova degli atti interruttivi, il credito cade (Corte d’appello di Roma, sent. n. 1674/2022).
Le trattative con il cliente fermano il termine?
Di regola no. La prescrizione si interrompe anche quando il debitore riconosce il debito (art. 2944 cod. civ.). Ma la giurisprudenza è rigorosa: non è riconoscimento la mancata contestazione delle fatture, né un pagamento parziale se il cliente contesta espressamente il resto. Le semplici trattative, anche tra avvocati, non interrompono la prescrizione se manca una chiara ammissione del debito.
Cosa cambia con una sentenza?
Il credito soggetto a una prescrizione breve diventa decennale solo dopo una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 cod. civ.). Le Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 23397/2016) hanno precisato che non basta un atto di riscossione non impugnato, come una cartella: il termine resta quello breve.
Cosa conviene fare all’azienda?
Prima di tutto, qualificare ogni rapporto e capire quale termine si applica. Poi calcolare la decorrenza per ogni fattura, partendo dalla scadenza. Inviare diffide scritte con indicazione del debitore, del credito e dell’intimazione a pagare, per Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, conservando la prova. Rinnovarle prima di ogni scadenza.
Esempio concreto. Una ditta di traslochi ha un credito di 3 mila euro verso un cliente per un trasporto eseguito a marzo. Se a febbraio dell’anno successivo non ha ancora inviato una richiesta scritta di pagamento, il credito rischia di prescriversi a marzo. Una Pec con la richiesta formale, prima della scadenza, fa ripartire il termine.
Per i crediti più importanti, la soluzione più sicura resta ottenere un titolo giudiziale, con un decreto ingiuntivo. Diventato definitivo, il credito si prescrive in dieci anni, qualunque fosse il termine iniziale.
>> Home