La fruizione del congedo per cure straordinario previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 119/2011 costituisce uno snodo delicato nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, dove il potere di controllo dell’Amministrazione e della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) deve bilanciarsi con la tutela della riservatezza dei dati personali e sanitari del lavoratore.
La presente guida analizza il quadro di sintesi tra diritto del lavoro, principi eurounitari e giurisprudenza amministrativa, offrendo un modello operativo per la gestione degli attestati di presenza.
1. Inquadramento giuridico e natura del beneficio
– Fondamento normativo e destinatari: L’art. 7 del D.Lgs. 119/2011 riconosce ai lavoratori mutilati e invalidi civili con un grado di invalidità superiore al 50% il diritto a usufruire annualmente di un congedo per cure non superiore a 30 giorni.
– Autonomia dal comporto ordinario: La norma specifica che tale periodo non si cumula con le assenze per malattia ordinaria e non incide sul comporto contrattuale.
– Fruizione a giornate intere: La causa giustificativa del congedo copre l’intera giornata lavorativa, comprendendo le terapie, i trattamenti e il riposo correlato.
– Inutilità del tracciamento orario: Trattandosi di un congedo giornaliero e non di un permesso orario, l’Amministrazione non possiede titolo per richiedere l’indicazione degli orari di inizio e fine della prestazione sull’attestato rilasciato dalla struttura o dal professionista (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1459/2014 e gli orientamenti applicativi ARAN di comparto).
2. L’iter procedurale in due fasi e le professioni sanitarie abilitate
L’accesso legittimo al congedo si articola in due momenti distinti e sequenziali:
1. Fase preventiva (Autorizzazione al congedo): Il lavoratore presenta domanda al Dirigente Scolastico con allegata la richiesta/prescrizione rilasciata da un medico convenzionato SSN o da una struttura sanitaria pubblica, attestante la necessità delle cure (mediche, riabilitative, terapeutiche o psicologiche) in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
2. Fase consuntiva (Giustificazione dell’assenza): Al termine dei trattamenti, il dipendente consegna alla scuola un’attestazione di avvenuta presenza.
– Ampiezza dei professionisti e delle prestazioni: La norma consente l’effettuazione delle cure sia presso strutture pubbliche o convenzionate SSN, sia presso professionisti sanitari o figure abilitate private (es. psicologi, psicoterapeuti, fisioterapisti, massoterapisti, massofisioterapisti, osteopati, igienisti orali o altri specialisti della riabilitazione e prevenzione), fermo restando il preventivo e necessario nesso prescrittivo della fase 1.
– Principio di minimizzazione (Art. 5, Reg. UE 2016/679): Il datore di lavoro pubblico deve limitare la raccolta dei dati a quanto strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro.
– Divieto di ostensione della diagnosi: In conformità alle Linee Guida del Garante Privacy (14 giugno 2007) e al costante orientamento giurisprudenziale, è fatto espresso divieto al datore di lavoro di richiedere o acquisire certificazioni recanti la diagnosi, la patologia di dettaglio o la specifica branca medico-specialistica (es. oncologia, psichiatria, odontostomatologia).
– Buona fede ed esecuzione del contratto (Artt. 1175 e 1375 c.c.): La presentazione di un attestato neutro garantisce il rispetto dei doveri di correttezza e trasparenza del lavoratore, fermo restando il generale potere dell’Amministrazione di disporre i controlli medico-legali o le verifiche nei modi di legge in caso di fondato e motivato sospetto di uso improprio del beneficio.
4. Modello di attestazione neutra di presenza
L’attestato rilasciato dalla struttura o dal professionista abilitato deve limitarsi a confermare l’avvenuta prestazione nella data indicata, senza diciture diagnostiche né annotazioni orarie.
Fac-simile di dicitura raccomandato:
“Si attesta che il/la Sig./Sig.ra [Nome Cognome] in data [Data] si è sottoposto/a presso questo studio/struttura a trattamenti terapeutici e cure connessi allo stato di invalidità riconosciuto.”
Francesco Pace
Docente ITP – Esperto in dinamiche scolastiche e normativa del lavoro
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