Il lavoratore in distacco può accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e ricevere la contribuzione figurativa valida per la pensione.
La Corte di Cassazione interviene con decisione per stoppare le pretese dell’Inps in materia di ammortizzatori sociali e trattamenti pensionistici. Con l’ordinanza numero 17966 del 4 giugno 2026 (Cass. sez. lav., pres. Garri, rel. Sarracino), i giudici supremi stabiliscono che un dipendente temporaneamente assegnato a un’altra azienda mantiene intatto il diritto di accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) disposta dall’impresa titolare del rapporto. L’istituto di previdenza non può cancellare la contribuzione figurativa accumulata dal lavoratore durante il periodo di sospensione, nemmeno se l’addetto presta servizio altrove al momento della domanda.
Indice
- La vicenda giudiziaria e la revoca della pensione
- La natura giuridica del distacco e la titolarità del rapporto
- L’irrilevanza della sede fisica al momento della domanda
- Un esempio pratico di applicazione della regola
La vicenda giudiziaria e la revoca della pensione
Il contenzioso nasce dal ricorso presentato dall’Inps contro la decisione della Corte d’appello di Milano. I giudici di secondo grado avevano confermato l’illegittimità del provvedimento con cui l’ente previdenziale aveva revocato una prestazione pensionistica a una lavoratrice del settore editoriale. L’Istituto aveva proceduto in autotutela all’annullamento della pensione per presunto difetto dell’anzianità contributiva necessaria. La motivazione della revoca poggiava su un presupposto rigido: la contribuzione figurativa legata alla CIGS risultava illegittima poiché, durante la crisi aziendale e la sospensione dal lavoro, la dipendente non operava nell’unità produttiva della società datrice, trovandosi invece in regime di distacco presso un’altra azienda.
Secondo la tesi dell’ente previdenziale, il beneficio della cassa integrazione spettava esclusivamente al personale impiegato stabilmente nella sede colpita dalla ristrutturazione o dalla crisi. L’Inps sosteneva che la posizione del distaccato rompesse il legame con l’unità produttiva di origine, escludendo il lavoratore dal perimetro di applicazione del trattamento di integrazione salariale e dai relativi accrediti previdenziali figurativi. La Suprema Corte demolisce questa impostazione e rigetta integralmente il ricorso dell’amministrazione finanziaria e previdenziale.
La natura giuridica del distacco e la titolarità del rapporto
Il cuore della decisione risiede nell’esatta qualificazione giuridica del distacco, disciplinato dalle norme di settore. La Corte ricorda che l’istituto del distacco realizza uno specifico interesse organizzativo e produttivo del datore di lavoro che lo dispone. Tale misura rappresenta una mera modificazione temporanea delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, ma non intacca in alcun modo la titolarità giuridica del rapporto di lavoro.
L’azienda distaccante resta l’unica titolare degli obblighi retributivi e contributivi connessi al contratto. Di conseguenza, il datore di lavoro conserva pienamente i poteri di gestione e possiede la facoltà di collocare il dipendente in CIGS durante il periodo di temporanea assegnazione presso terzi, sempre che l’operazione avvenga in assenza di finalità fraudolente. Negare questa possibilità significherebbe creare una frattura ingiustificata tra la titolarità formale del rapporto e gli strumenti legali di gestione della crisi d’impresa, lasciando l’azienda onerata dei costi economici ma privata degli ammortizzatori sociali.
L’irrilevanza della sede fisica al momento della domanda
La sentenza chiarisce un aspetto fondamentale relativo alle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali. L’assenza fisica del lavoratore dall’unità produttiva colpita dalla crisi al momento della presentazione della domanda amministrativa non costituisce un ostacolo giuridico. Poiché la prestazione economica e previdenziale grava economicamente sull’impresa titolare del contratto originario, il dipendente distaccato rientra a pieno titolo nella platea dei soggetti tutelati dalla CIGS. L’accredito della contribuzione figurativa calcolata per i periodi di sospensione conserva piena validità legale ai fini del calcolo dell’anzianità pensionistica. L’Inps non può disconoscere d’imperio tali accrediti invocando la dislocazione territoriale del prestatore d’opera.
Un esempio pratico di applicazione della regola
Per comprendere la portata concreta della pronuncia, immaginiamo una casa editrice che attraversa una grave crisi finanziaria e apre una procedura di CIGS per i dipendenti della sede centrale di Roma. Un impiegato di quell’azienda si trova temporaneamente distaccato a Milano per seguire un progetto commerciale presso una società partner. L’Inps contesta l’accredito dei contributi figurativi maturati dall’impiegato durante i mesi di cassa integrazione, sostenendo che l’uomo non lavorasse nella sede romana. In base al principio sancito dalla Cassazione, il lavoratore conserva il pieno diritto alla copertura previdenziale. L’azienda editrice mantiene la potestà di sospendere il dipendente distaccato e di includerlo nel piano di cassa integrazione, garantendogli la continuità della carriera contributiva verso la pensione.
>> Home