Casa di riposo, la sentenza del Consiglio di Stato: «Paghino i Comuni per gli aventi diritto»

2026/08/09

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VENEZIA - Non importa se ci sono rendite differenti, se tra le proprietà dell'anziano figurano beni mobili o immobili. Non si possono fare distinzioni sulle diverse forme di invalidità. E di certo non valgono criteri arbitrari fissati dai Comuni per stabilire fino a quanto si possa spingere il contributo pubblico in termini di percentuali della retta da coprire. Chi ha diritto a un aiuto per pagarsi la casa di riposo, non può vedersi costretto a contrattare con la pubblica amministrazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, una sentenza che ha obbligato il Comune di Venezia a farsi carico delle spese di un 75enne invalido al cento per cento; ora quella stessa decisione ha fatto giurisprudenza e il Tribunale amministrativo del Veneto sta rispondendo a decine di richieste identiche, una raffica di pronunce che si preparano a investire le strutture sanitarie e i municipi di tutta la regione, da Castelfranco Veneto a Monselice. E se Ca' Farsetti aveva già sollevato la necessità di pareggio di bilancio, è facile immaginare quali saranno i problemi dei Comuni più piccoli.

Il caso-scuola

A fare testo è solo l'Indicatore della situazione economica equivalente, che infatti nel caso veneziano si fermava a 5.000 euro annui. Eppure il Comune aveva stabilito di dover sostenere solo un terzo della retta annuale: non era stato preso in considerazione l'Isee, piuttosto si era scelto di calcolare la capacità economica dell'anziano sommando al reddito anche altre disponibilità patrimoniali che portavano il totale a 15 mila euro. Il provvedimento comunale è stato impugnato dall'avvocato Marco Seppi, che poi ha dovuto ribattere anche al ricorso al Consiglio di Stato. E Palazzo Spada ha dato ragione al legale: il Comune di Venezia aveva contestato le condizioni dell'uomo, sostenendo che l'invalidità fosse causata da un «normale processo di invecchiamento», il giudice aveva stroncato l'argomento come discriminatorio. E, ancora: l'avvocatura comunale aveva portato a sostegno delle sue considerazioni anche le esigenze pubbliche di pareggio di bilancio. Altra bocciatura: i vincoli di finanza pubblica non possono andare a discapito dei diritti fondamentali dei cittadini.

Decine di cause

Fissato il precedente, ora stanno arrivando le altre pronunce: una decina solo nell'ultimo mese - compresi alcuni casi in cui il Comune ha deciso di annullare in autotutela i suoi provvedimenti, ormai consapevole dell'aria che tira. Illegittime le formule che prevedono anticipi sulle vendite degli immobili di proprietà degli ospiti, scartate le soglie di contribuzione decise dai municipi. «Il problema è che, molto spesso, questi vincoli vengono presentati già nei moduli per fare domanda di accesso alle strutture e, quando la famiglia firma, poi è convinta di non aver modo di tornare indietro», rimarca Seppi.

Non è così: un contratto illegittimo può sempre venire impugnato, ma per buona misura sarebbe meglio approfittare dell'assistenza di un legale già quando si compilano i primi fogli. Non è facile neppure rimanere saldi contro le obiezioni delle pubbliche amministrazioni: nella situazione di fragilità in cui si trovano i parenti, la minaccia di vedersi rifiutati o sbattuti fuori dalla casa di riposo è pesantissima. Ma non ha fondamento: «Bisogna anzi ricordare che il rimborso di quanto pagato senza che fosse necessario va indietro fino al momento della prima retta, non a quello della sentenza - continua l'avvocato -. E se il Comune prende tempo, intanto si possono interrompere i versamenti». Seppi ha in piedi un'altra decina di cause, in tutto il Veneto, tra strutture pubbliche e private convenzionate: «Non cambia niente - taglia corto - In ogni caso è il pubblico a dover pagare». 

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