Escludere gli insegnanti a tempo determinato dal beneficio economico per la formazione crea una disparità difficile da giustificare.
Chi insegna con un contratto a tempo determinato, senza essere ancora di ruolo, si chiede spesso perché alcuni strumenti di sostegno alla formazione professionale sembrino riservati solo ai colleghi stabilizzati. Ci si chiede allora se la carta del docente spetti anche ai precari, e il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, con la sentenza n. 879 del 17 luglio 2026, ha risposto di sì: la formazione professionale è un diritto di tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro.
Indice
- Da dove nasce il diritto alla formazione dei docenti?
- Cosa prevede in concreto la carta elettronica del docente?
- Perché escludere i docenti a tempo determinato sarebbe irragionevole?
- Cosa intende il Tribunale per sistema a “doppia trazione”?
- Qual è, in sintesi, il principio affermato dalla sentenza?
- Approfondimenti
Da dove nasce il diritto alla formazione dei docenti?
Il giudice del lavoro richiama innanzitutto l’art. 35 Cost., in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in generale. In coerenza con questo principio costituzionale, il Ccnl Scuola, agli artt. 63 e 64, ha valorizzato questi profili, prevedendo l’impegno dell’amministrazione a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, nell’ambito del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e aggiornamento, considerate funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie competenze professionali.
Cosa prevede in concreto la carta elettronica del docente?
In questo quadro normativo si inserisce la legge n. 107/2015, la cosiddetta “Buona Scuola”, che all’art. 1, comma 121, ha istituito la carta elettronica del docente, al fine di sostenere la formazione continua degli insegnanti e valorizzarne le competenze professionali. Ha un importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico.
Può essere utilizzata per un ventaglio ampio di finalità: l’acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale; l’acquisto di hardware e software; l’iscrizione a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito; l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, purché inerenti al profilo professionale, oppure a corsi post lauream o master universitari sempre coerenti con quel profilo. Rientrano tra gli usi ammessi anche rappresentazioni teatrali e cinematografiche, l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, spettacoli dal vivo, e iniziative coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e con il Piano nazionale di formazione. La somma accreditata non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile.
Perché escludere i docenti a tempo determinato sarebbe irragionevole?
Perché, secondo il Tribunale, dal beneficio della carta docente non può essere escluso il personale con contratto a tempo determinato, pena la sussistenza di evidenti profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione. Una simile esclusione entrerebbe in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Il contrasto con questi principi opera su un doppio livello. Da un lato, c’è la discriminazione che l’esclusione introdurrebbe a danno dei docenti non di ruolo, resa evidente dalla mancata erogazione di uno strumento che potrebbe supportare le loro attività di formazione, dando loro pari opportunità rispetto ai colleghi di ruolo nell’aggiornare la propria preparazione professionale. Dall’altro, ancora più significativa, c’è la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione: se la scuola si serve anche di personale precario per erogare il servizio educativo agli studenti, non può poi trascurare la formazione di quello stesso personale.
Un’insegnante con un contratto a tempo determinato, che insegna nella stessa classe e con le stesse responsabilità di una collega di ruolo, si troverebbe priva di uno strumento economico per aggiornare le proprie competenze professionali, semplicemente per la natura del proprio contratto: una differenza che, secondo il Tribunale, non trova alcuna giustificazione ragionevole nella qualità dell’insegnamento effettivamente richiesto a entrambe.
Cosa intende il Tribunale per sistema a “doppia trazione”?
Con questa espressione, il giudice descrive e respinge l’impianto secondo cui esisterebbero due binari paralleli e distinti nella formazione degli insegnanti: da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione sarebbe obbligatoria, permanente e strutturale, e per questo sostenuta economicamente attraverso la carta docente; dall’altro i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà formativa, e quindi nessun sostegno economico corrispondente.
Questo sistema a doppia trazione, secondo il Tribunale, contrasta con l’esigenza stessa del sistema scolastico di garantire che tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, possa raggiungere un livello adeguato di aggiornamento professionale e formazione. È proprio questa uniformità di preparazione, estesa a tutti gli insegnanti indipendentemente dal tipo di contratto, a garantire la qualità complessiva dell’insegnamento fornito agli studenti.
Qual è, in sintesi, il principio affermato dalla sentenza?
Non può dubitarsi che, nella misura in cui la pubblica amministrazione si serve di personale docente non di ruolo per erogare il servizio scolastico, debba curare la formazione anche di quel personale, proprio per garantire la qualità dell’insegnamento offerto agli studenti. Se ne deduce, conclude il Tribunale, che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, e non soltanto su una parte di esso definita dalla stabilità del proprio contratto di lavoro.
Approfondimenti
La sentenza che abbiamo commentato irrobustisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ed espresso anche dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, secondo cui “La carta del docente spetta anche ai precari“.
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