Un colpo di fucile, poi i guaiti di dolore e la disperata corsa dal veterinario. Dopo un lungo intervento chirurgico, però, Simba, un golden retriever di quattro anni, non ce l'ha fatta: è morto a causa della gravissima ferita riportata a una zampa, provocata da un proiettile esploso durante una battuta di caccia. Come ricostruisce Il Giorno, a distanza di anni dall'accaduto, la vicenda si è conclusa in tribunale con una sentenza della Corte d'appello di Firenze, che ha riconosciuto alla proprietaria un risarcimento di circa 5 mila euro. I giudici hanno attribuito al cacciatore l'80% della responsabilità per l'accaduto, mentre il restante 20% è stato imputato alla donna, con una conseguente riduzione dell'importo spettante.
Come è avvenuto l'incidente
Il fatto è avvenuto nelle campagne di Reggello, dove la donna stava passeggiando con il cane non lontano dalla propria abitazione.
A un certo punto Simba si è allontanato, inoltrandosi per circa cinquanta metri all'interno di un uliveto. Poco dopo è riecheggiato uno sparo. Raggiunto il punto da cui proveniva il rumore, la proprietaria ha trovato il cane a terra, agonizzante, con una profonda ferita alla zampa anteriore.
Circa dieci minuti dopo è arrivato anche il cacciatore che, come riportato nella sentenza, ha ammesso di aver colpito l'animale, spiegando di aver invece preso la mira contro un daino. Simba è stato trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi e il cane è deceduto al termine dell'operazione.
La richiesta di risarcimento
Assistita dall'avvocato Benedetta Cappelli, la proprietaria ha deciso di rivolgersi alla magistratura chiedendo il risarcimento non solo per il danno morale subito, ma anche per le spese sostenute negli anni per acquistare il cane presso un allevamento e addestrarlo come animale destinato alle attività di pet therapy.
La difesa del cacciatore
Il cacciatore, rappresentato dagli avvocati Luca Biagi ed Elena Pardini, ha contestato la ricostruzione dei fatti sostenendo che l'incidente fosse avvenuto in una zona destinata all'attività venatoria. Secondo la difesa, la proprietaria conosceva bene quel territorio perché residente in zona, erano presenti cartelli che segnalavano la caccia, il cane era lasciato libero senza guinzaglio e la sua presenza non era stata annunciata a voce.
Una tesi che non ha convinto i giudici di secondo grado, i quali hanno ribaltato la decisione del tribunale di primo grado, che aveva respinto la richiesta della donna. Nelle motivazioni della sentenza la Corte sottolinea infatti che non esisteva alcun divieto di accesso all'area e che i cartelli presenti si limitavano ad avvertire della possibilità che nella zona fosse praticata la caccia all'aspetto, senza impedire la libera circolazione delle persone.
Il nodo del guinzaglio
La Corte ha affrontato anche la questione del guinzaglio, osservando che l'episodio si è verificato in aperta campagna, quindi in un'area extraurbana e in assenza di uno specifico obbligo che imponesse di tenere il cane legato.
I giudici hanno comunque ritenuto che la proprietaria abbia avuto una condotta imprudente, permettendo all'animale di allontanarsi in una zona nella quale era prevedibile l'esercizio dell'attività venatoria. Allo stesso tempo, però, hanno evidenziato come il principale obbligo di cautela gravasse sul cacciatore, impegnato in un'attività intrinsecamente pericolosa, che avrebbe dovuto verificare con attenzione di avere un campo di tiro libero e sicuro prima di esplodere il colpo.
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